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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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avamprogetto

Spiegazioni:

Capoverso 1:

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I registri delle biciclette sono stati aboliti con l’introduzione del contrassegno per velocipedi (revisione OAV del 24 maggio 1989 , entrata in vigore il 1° gennaio 1990). Va pertanto abrogato anche questo rimando alle prescrizioni d’ammissione concernenti i velocipedi.

Capoverso 2:

L’aggettivo «valevole» è stato cancellato dato che sono state abolite le targhe annuali.

bis

Capoverso 2 :

Secondo l’articolo 11 capoverso 1 LCStr la licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. L’ammissione di ciclomotori presenta tuttavia due particolarità (cfr. spiegazioni relative all’art. 95 cpv. 1 AP-OAC): la prima è che la licenza di circolazione non è sempre rilasciata dalle autorità cantonali e la seconda che il detentore non è tenuto a presentare il contrassegno d’assicurazione per poter ottenere la licenza di circolazione; una volta che la licenza e la targa sono state rilasciate, il detentore deve tuttavia assicurarsi di apporre il contrassegno d’assicurazione secondo quanto prescritto (art. 38

bis

cpv. 2 AP-OAV). Nel capoverso 2 si esplicita il fatto che la licenza di circolazione e la targa sono rilasciate soltanto se il ciclomotore è conforme alle prescrizioni.

Art. 93 Esame singolo Art. 93 Esame singolo

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L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore L’autorità può permettere di presentare all’esame un ciclomotore

sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la prova sprovvisto della licenza di circolazione e della targa se viene fornita la che il ciclomotore è assicurato. Alle stesse condizioni, il Cantone può prova che è stato ottenuto un contrassegno d’assicurazione valido per il autorizzare un fornitore, dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a ciclomotore. Alle stesse condizioni, il Cantone può autorizzare un fornitore, effettuare corse di prova con ciclomotori non provvisti della licenza di dispensato dall’obbligo di presentare i veicoli, a effettuare corse di prova circolazione e della targa o a far eseguire tali corse da eventuali compratori. con ciclomotori non provvisti della licenza di circolazione e della targa o a

far eseguire tali corse da eventuali compratori.