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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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Per i danni causati dai veicoli a motore elencati (lettere a-d) resta valida la disposizione sulla responsabilità civile di cui all’articolo 70 LCStr (nella
versione del 1° ottobre 2010).
Art. 38 Ciclomotori Art. 38 Ciclomotori
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velocipedi per quanto concerne la responsabilità civile e l’assicurazione. velocipedi fanno stato anche per i conducenti di ciclomotori (art. 70 LCStr).
Fatte salve le disposizioni seguenti, i ciclomotori sono equiparati ai Le disposizioni in materia di responsabilità civile valide per i conducenti di 22
I ciclomotori devono essere muniti di una targa (art. 175 cpv. 5 OETV). Nel terzo superiore della targa e nell’apposito spazio sulla licenza di Questa è rilasciata quando il detentore presenta l’attestato d’assicurazione circolazione il detentore appone un contrassegno d’assicurazione
(art. 94 OAC). Inoltre deve consegnare all’autorità cantonale uno dei conforme alla raffigurazione di cui all’Allegato 2 lettera B della presente seguenti documenti, riempiti in buona e debita forma, la cui presentazione è ordinanza sul quale figurano le ultime due cifre dell’anno in cui è stato stabilita dall’Ufficio federale delle strade: rilasciato nonché un numero individuale.
a. la domanda d’adesione al contratto collettivo d’assicurazione di
responsabilità civile concluso dal Cantone;
b. l’attestato d’assicurazione allestito in funzione di un contratto
individuale d’assicurazione;
c. l’attestato d’assicurazione allestito in funzione di un contratto
d’assicurazione concluso da un’associazione.
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documenti ancora per cinque anni almeno dopo che la targa è scaduta. civile (art. 63 LCStr).
L’autorità iscrive nei documenti di cui al capoverso 2 il numero della targa Per la durata di validità, il contrassegno d’assicurazione apposto sulla consegnata al detentore e la data di consegna; essa conserva questi targa comprova l’esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità 44
Alla persona che aderisce al contratto collettivo d’assicurazione concluso I contrassegni d’assicurazione sono validi dal 1° gennaio dell’anno in cui dal Cantone è rilasciato, insieme con la targa, il testo delle disposizioni più sono stati rilasciati al 31° maggio dell’anno successivo. I contrassegni in importanti del contratto. cui l’anno di rilascio o il numero individuale è illeggibile non sono validi.
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I contrassegni d’assicurazione smarriti possono essere sostituiti con contrassegni aventi la stessa durata di validità. L’autorità verifica
l’esistenza di un’assicurazione valida.
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Il rilascio dei contrassegni d’assicurazione spetta ai Cantoni. Questi possono delegare tale compito a terzi.