Progetto
Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
avamprogetto
Spiegazioni:
Capoverso 1:
Il FNG deve pagare le indennità tenendo conto dei minimi di assicurazione (diversi a seconda del genere di veicolo) sanciti nell’OAV. Poiché nel diritto vigente ciò non è previsto esplicitamente. Nella presente revisione occorre disciplinare l’importo massimo delle indennità nel caso in cui i conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli non identificati, non assicurati o non sufficientemente assicurati provochino un danno (cfr. cpv. 2). Affinché la
disposizione sia esaustiva, occorre altresì precisare che, se il danno è causato da un veicolo a motore non identificato o da un rimorchio, il FNG paga le indennità per un importo pari a quanto stabilito nel capoverso 3 OAV (art. 76 cpv. 2 lett. a n. 1 LCStr, versione del 1° ottobre 2010).
Capoverso 2:
Fissa l’importo delle indennità dovute dal FNG nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 2 lettera a numero 2 LCStr (versione del 1° ottobre 2010). Dal 2002 il limite minimo delle indennità dovute in seguito a incidenti causati da conducenti di velocipedi è pari a due milioni di franchi (cfr. art. 35 cpv. 1 OAV).
Secondo quanto noto all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni nel 2002, nessun incidente in cui erano stati coinvolti ciclisti aveva provocato danni per un importo superiore al milione di franchi. A ciò si aggiunge il fatto che, in futuro, i danni causati dai conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli saranno coperti dall’assicurazione di responsabilità civile privata. Il fattore determinante nella maggior parte dei sinistri sarà dunque l’ammontare delle prestazioni stabilito nella polizza d’assicurazione (in Svizzera la maggior parte delle persone ha un contratto d’assicurazione di responsabilità civile), che di norma è pari a cinque milioni di franchi.
Poiché il potenziale di rischio è equiparabile, non è necessario prevedere massimali diversi per i conducenti di velocipedi e per quelli di mezzi simili a veicoli.
La stipula di un contratto d’assicurazione di responsabilità civile non è obbligatoria. Pertanto, per evitare l’assenza di una copertura assicurativa nel caso di danni causati da conducenti di velocipedi e di mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati, l’obbligo di provvedere al risarcimento incombe al FNG, se nessun altro è tenuto a coprire il danno. Poiché l’obbligo alla copertura assicurativa esiste indipendentemente dal fatto che la persona che l’autore del danno sia domiciliato in Svizzera o all’estero, non è necessaria una disposizione speciale che disciplini il caso di un ciclista non assicurato, domiciliato all’estero, che causa un danno in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 2 OAV in vigore). Per contro, è necessaria una disposizione generale circa le regole da applicare nel caso in cui il danno sia causato da conducenti di velocipedi o di mezzi simili a veicoli non assicurati. Le regole in questione figurano nell’articolo 53a capoverso 2 AP-OAV.
Capoverso 3:
per ragioni di sistematica legislativa, in questo capoverso è trasferito il contenuto del capoverso 3 dell’articolo 50 OAV. L’aggettivo «esteri», tuttavia, deve essere stralciato poiché, dopo l’abolizione del contrassegno d’assicurazione per i velocipedi, in Svizzera l’obbligo assicurativo non sussiste più neppure per i veicoli (equiparati ai velocipedi) esteri. Il FNG deve garantire la copertura assicurativa a prescindere dal fatto che l’autore del danno sia domiciliato in Svizzera o all’estero.