Progetto
Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
avamprogetto
Spiegazioni:
Capoverso 1:
Per poter mettere in circolazione un ciclomotore nuovo di fabbrica, il detentore deve procurarsi la licenza di circolazione, la targa del veicolo e il contrassegno d’assicurazione. La licenza di circolazione è fornita dal commerciante o dall’importatore e non contiene il nome del primo detentore del veicolo. Il nome del detentore viene iscritto nella licenza soltanto se vi è un cambio di proprietà; l’iscrizione del nome del nuovo detentore spetta all’autorità cantonale. La targa e il contrassegno d’assicurazione sono invece forniti da appositi uffici di distribuzione (p. es. negozi di biciclette e ciclomotori, diverse amministrazioni comunali, alcuni uffici postali o posti di polizia). Finché il veicolo non viene cambiato, non è necessario informare l’autorità cantonale, la quale, non essendo coinvolta nella procedura d’immatricolazione, non esegue alcun controllo.
Anche per poter mettere in circolazione un ciclomotore usato, il detentore deve procurarsi la licenza di circolazione, la targa e il contrassegno
d’assicurazione. Diversamente da quanto avviene per un ciclomotore nuovo, tuttavia, la licenza di circolazione deve essere trasmessa all’autorità cantonale (cambio di detentore).
In caso di cambio di veicolo, occorre presentare all’autorità cantonale la vecchia e la nuova licenza di circolazione.
In tutti gli scenari della messa in circolazione di un ciclomotore, quindi, la prova dell’avvenuta stipula di un contratto d’assicurazione di responsabilità civile (contrassegno d’assicurazione) non è il criterio determinante su cui si fonda l’autorità cantonale per controllare l’ammissione del veicolo alla circolazione.
Capoverso 2:
Sulla targa sono riportate le lettere attribuite al Cantone. Se il luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone, occorre quindi ottenere una nuova targa. Il criterio determinante per l’ammissione alla circolazione è tuttavia che il ciclomotore sia assicurato (e non il Cantone in cui è assicurato). Per questa ragione, anche dopo il trasferimento, si può continuare a circolare con la targa del Cantone precedente fino alla scadenza del contrassegno
d’assicurazione. Il nuovo contrassegno dovrà però essere apposto sulla targa del nuovo Cantone di stanza.
Capoversi 3 e 4:
Il diritto vigente prevede attestati di assicurazione (cartacei) a parte (art. 38 cpv. 2 OAV), cosa che viene abolita nel nuovo avamprogetto.
Capoverso 5:
Dato che le targhe annuali vengono abolite, una targa smarrita può essere sostituita soltanto con una nuova avente un altro numero e, poiché il contrassegno d’assicurazione era stato apposto sulla targa smarrita (art. 38 cpv. 2 AP-OAV), dev’essere anch’esso sostituito con uno nuovo.