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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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Spiegazioni:

Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione sono divenute obsolete a seguito della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla circolazione stradale (qui di seguito: modifica della LCStr). La titolazione dei capi va adeguata al nuovo contenuto dell’ordinanza.

Art. 35 Assicurazione Abrogato.

1

L’assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino all’importo

di 2 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali

e alle persone.

1bisAbrogato.

I Cantoni stipulano un’assicurazione collettiva di responsabilità civile per

ciclisti. Le associazioni ciclistiche possono stipulare un’assicurazione di

questo genere per i loro membri. Il ciclista è libero di concludere

un’assicurazione individuale.

2Abrogato. L’assicurazione di responsabilità civile per i ciclisti deve essere stipulata

presso compagnie d’assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera

l’assicurazione di responsabilità civile secondo la legislazione federale

concernente la sorveglianza delle imprese private in materia

d’assicurazione. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

comunica alle autorità cantonali l’elenco di queste compagnie e rende loro

note le modificazioni intervenute.

Spiegazioni:

Disposizioni obsolete a seguito della modifica della LCStr.

Art. 36 Acquisto e rilascio di contrassegni per velocipedi Abrogato.

1

L’acquisto dei contrassegni incombe ai Cantoni. Le compagnie di

assicurazione che concludono contratti individuali d’assicurazione o

contratti d’assicurazione con associazioni ricevono, al prezzo di costo, i

pertinenti contrassegni dai Cantoni.

2Abrogato. I Cantoni vigilano affinché i contrassegni concernenti i contratti collettivi

cantonali d’assicurazione di responsabilità civile possano essere ottenuti

presso gli uffici di distribuzione da essi designati. Le compagnie

d’assicurazione che concludono contratti individuali d’assicurazione o

contratti d’assicurazione con associazioni vigilano affinché ai detentori di

velocipedi siano consegnati i contrassegni adatti.