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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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Spiegazioni:

Capoverso 5:

I ciclomotori sono ammessi a circolare se sono muniti della licenza per ciclomotori e di una targa indicata nella licenza di circolazione sulla quale è applicato un contrassegno d’assicurazione valido (art. 90 cpv. 2 OAC). Il certificato d’assicurazione può fungere da prova dell’esistenza di

un’assicurazione di responsabilità civile soltanto se è valido e se è apposto sulla targa (art. 38 cpv. 3 AP-OAV), il che non è possibile nei casi di

ciclomotori presentati all’esame senza la licenza di circolazione e la targa. La prova può tuttavia essere fornita dal fatto che il detentore ha ottenuto un contrassegno d’assicurazione valido, cosa che l’autorità può verificare in due modi: o perché ha inviato essa stessa il contrassegno d’assicurazione (p. es. insieme alla fattura delle imposte sugli autoveicoli) o perché uno dei suoi uffici di distribuzione le ha notificato l’ammissione di un veicolo nuovo di fabbrica oppure una modifica relativa a un veicolo già ammesso alla circolazione (cambio di veicolo). In questi casi il detentore ha ottenuto il

contrassegno d’assicurazione presso un ufficio di distribuzione.

Art. 94 Targa Art. 94 Targa

3Abrogato.

Le targhe per ciclomotori sono rilasciate a partire dal 1° gennaio dell’anno

indicato sulla targa; esse rimangono valevoli fino al 31 maggio dell’anno

successivo.

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Non è necessario di presentare un nuovo attestato di assicurazione, Non è necessario presentare un nuovo contrassegno di assicurazione,

a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile (art. 9 cpv. 2 a. per trasferire la targa di un ciclomotore inutilizzabile a un ciclomotore

OAV) a un ciclomotore di riserva in perfetto stato di funzionamento, di riserva in perfetto stato di funzionamento, senza il permesso senza il permesso dell’autorità e durante al massimo 30 giorni; dell’autorità (art. 9 cpv. 2 OAV) e durante al massimo 30 giorni;

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Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in metallo Le targhe per ciclomotori sono alte 14 cm e larghe 10 cm. Sono in inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo superiore, metallo inossidabile ricoperte di una materia riflettente gialla. Nel terzo figurano in nero e in rilievo, a sinistra le due lettere attribuite al Cantone e, a superiore figurano, a sinistra, le lettere attribuite al Cantone; nella parte destra, le due ultime cifre del millesimo; figura pure sulla parte inferiore un inferiore figurano le cifre in nero e in rilievo.

numero di tre, cinque o sei cifre.

Spiegazioni:

Capoverso 3:

Le targhe annuali vengono abolite. Per controllare se un veicolo è stato ammesso alla circolazione si fa ora riferimento al contrassegno, da rinnovare ogni anno, applicato sulla targa (art. 38 cpv. 4 AP-OAV).

Capoverso 5 frase introduttiva:

Il capoverso 1 rinvia all’attestato di assicurazione richiesto dall’articolo 38 capoverso 2 OAV. Quest’ultimo prevede che il detentore comprovi l’avvenuta conclusione dell’assicurazione di responsabilità civile presentando un documento a parte, cosa che in futuro si intende evitare. Per questa ragione,

secondo l’articolo 38 capoverso 2 AP-OAV, tale prova è fornita apponendo sulla targa il contrassegno d’assicurazione.