Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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Allegato 2
Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità (2000)
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 30 maggio 2000 per l’ottantottesima sessione;
considerata la necessità di rivedere la Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), del 1952, e la Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, al fine di promuovere ulteriormente l’uguaglianza di tutte le donne che lavorano nonché la salute e la sicurezza della madre e del bambino, e al fine di riconoscere la diversità dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri nonché la diversità delle imprese e lo sviluppo della protezione della maternità nelle legislazioni e nelle pratiche nazionali;
richiamate le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989), della Dichiarazione e del Programma d’azione di Beijing (1995), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla parità di opportunità e di trattamento per le lavoratrici (1975), della Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro e alle misure successive (1998), nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro volte a garantire la parità di opportunità e di trattamento ai lavoratori e alle lavoratrici, segnatamente la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, del 1981;
considerata la situazione familiare delle donne che lavorano e preso atto della necessità di garantire la protezione della gravidanza in quanto responsabilità comune dei poteri pubblici e della società;
avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla revisione della Convenzione (riveduta) e della Raccomandazione sulla protezione della maternità, del 1952, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;
adotta, il quindicesimo giorno di giugno duemila, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla protezione della maternità, del 2000.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Ai fini della presente Convenzione il termine «donna» si applica a tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna, ed il termine «bambino» a tutti i bambini, senza discriminazione alcuna.
Art. 2
1. La presente Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne inserite nelle forme atipiche di lavoro dipendente.