Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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illimitata. La legislazione svizzera sull’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal, titolo 2) soddisfa quanto richiesto da questo paragrafo.
L'articolo 6 paragrafo 8 prevede, da un lato, che le prestazioni relative al congedo devono essere erogate attraverso un’assicurazione sociale obbligatoria, attraverso il prelievo su fondi pubblici o in un modo previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Dall'altro, questa disposizione prescrive che il datore di lavoro non può essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta a una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso espresso. Vi sono però due eccezioni: innanzitutto uno Stato membro che disponeva di siffatto sistema prima del 15 giugno 2000 (data di adozione della Convenzione) può conservarlo e ratificare la Convenzione senza dover modificare la sua legislazione; secondariamente, uno Stato membro che ha ratificato la Convenzione può adottare siffatto sistema successivamente, a condizione che il Governo abbia il consenso delle organizzazioni padronali e sindacali. La flessibilità della Convenzione su questo punto permette di tener conto dei diversi sistemi.
Le prestazioni in natura sono garantite dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le prestazioni in denaro durante il congedo di maternità dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; entrambi sono assicurazioni sociali obbligatorie. Per quanto concerne le prestazioni versate durante il congedo in caso di malattia o di complicazioni, l'articolo 324a CO addossa al datore di lavoro il versamento del salario. Poiché l'articolo 324a CO nell'attuale tenore è in vigore dal 1972, si può applicare l'eccezione prevista nell'articolo 6 paragrafo 8 lettera a della Convenzione. L'articolo 324a capoverso 4 CO autorizza inoltre il datore di lavoro a concludere un'assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia il cui finanziamento può essere addossato per metà al dipendente.
3.7 Articolo 7
L'articolo 7 della Convenzione introduce una clausola che prevede una certa flessibilità a favore dei Paesi la cui economia e il cui sistema di sicurezza sociale non sono sufficientemente sviluppati. La Svizzera non può avvalersi di quest'articolo.
3.8 Articolo 8
L'articolo 8 della Convenzione è volto a garantire una sufficiente tutela dell'impiego.
Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 8, il datore di lavoro non può licenziare una donna durante la gravidanza, il congedo di maternità o il congedo in caso di malattia o complicazioni né durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo, che va determinato dalla legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, alla nascita del bambino e alle sue conseguenze, o all'allattamento. L'onere della prova incombe al datore di lavoro. In virtù dell'articolo 336c capoverso 1 lettera c CO, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice. La disdetta data durante questo periodo è nulla (art. 336c cpv. 2 CO). Per contro è possibile recedere dal rapporto di