Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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In base alle considerazioni che precedono, il diritto positivo svizzero adempie le esigenze dell'articolo 8 della Convenzione n. 183.
3.9 Articolo 9
L’articolo 9 della Convenzione impone agli Stati membri di prendere misure volte a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego (par. 1). Il principio di non discriminazione di cui all’articolo 8 della Costituzione federale è stato applicato in modo particolare nella LPar, il cui articolo 3 vieta di discriminare i lavoratori a causa del loro sesso, e, segnatamente se si tratta di donne, vieta discriminazioni fondate sulla gravidanza. A questo proposito rimandiamo anche agli articoli 4, 5 e 6 LPar.
Il divieto dei test di gravidanza è una delle misure enunciate nel paragrafo 2 dell’articolo 9 volte a applicare il principio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, questa disposizione autorizza eccezionalmente test di gravidanza per ragioni di sicurezza e di salute. Secondo la legislazione svizzera il divieto di un test di gravidanza scaturisce implicitamente dalle disposizioni sulla protezione della personalità (segnatamente dall'art. 328 CO). Inoltre, l'articolo 3 capoversi 1 e 2 LPar vieta qualsiasi discriminazione a causa del sesso al momento dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sullo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. I test di gravidanza potrebbero tuttavia essere considerati una misura oggettivamente giustificata, e di conseguenza ammissibile, per lavori che non possono essere eseguiti da donne incinte (fotomodelle, ballerine, attività nocive per l'evoluzione della gravidanza, ecc.).
In considerazione degli aspetti evidenziati nel numero 3.8 il diritto svizzero adempie le esigenze dell'articolo 9 della Convenzione n. 183.
3.10 Articolo 10
L’articolo 10 della Convenzione garantisce alla donna il diritto a una o più pause quotidiane o a una riduzione giornaliera della durata del lavoro per allattare il suo bambino (par. 1) che devono essere considerate tempo di lavoro e retribuite in maniera corrispondente (par. 2). Secondo il parere giuridico dell'UIL del 16 novembre 2010, il paragrafo 2 si compone di due periodi: il primo prevede che la legislazione e la prassi nazionali devono determinare il periodo durante il quale sono permesse le pause per allattare o la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro, il numero e la durata di queste pause nonché le modalità di riduzione giornaliera del tempo di lavoro. Il secondo periodo prevede che il tempo per allattare o la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro devono essere considerati tempo di lavoro e retribuiti di conseguenza, senza tuttavia affermare esplicitamente che ciò deve essere previsto dalla legislazione nazionale. L'articolo 12 prevede che la Convenzione possa essere applicata con qualsiasi mezzo come la via legislativa, la contrattazione collettiva, le sentenze arbitrali, le decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.