Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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2. Tuttavia lo Stato membro che ratifichi la Convenzione può, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui l’applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza.
3. Ogni Stato membro in cui si preveda la possibilità di cui al paragrafo 2 deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato secondo quanto previsto all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare le categorie di lavoratori così esclusi e le ragioni della loro esclusione. Nei suoi rapporti successivi, lo Stato membro deve descrivere le misure prese al fine di estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione a queste categorie.
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 3
Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve adottare le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro che l’autorità competente ha definito pregiudizievole per la loro salute o per quella del loro bambino o per il quale venga stabilito, attraverso una valutazione, che comporta un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.
CONGEDO DI MATERNITÀ
Art. 4
1. Su presentazione di certificato medico o altra documentazione appropriata, come stabilito dalla legislazione e dalla pratica nazionali, indicante la data presunta del parto, ogni donna alla quale la presente Convenzione si applica ha diritto ad un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane.
2. La durata del congedo summenzionato deve essere specificata dallo Stato membro con una dichiarazione che accompagni la ratifica della presente Convenzione.
3. Ogni Stato membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione indicante l’estensione della durata del congedo di maternità.
4. Tenendo debito conto della tutela della salute della madre e del bambino, il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo che a livello nazionale si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
5. La durata del congedo prenatale deve essere prolungata con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto, senza alcuna riduzione della durata del congedo postnatale obbligatorio.
CONGEDO IN CASO DI MALATTIA O DI COMPLICAZIONI