Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

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presente Convenzione sempre che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nei suoi contenuti per tutti gli Stati membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Art. 21

Le versioni francese e inglese del testo fanno egualmente fede.