Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

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Per quanto concerne il tempo che le madri dedicano allattamento del bambino, l'articolo 35a capoverso 2 LL prevede che «alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento». Le condizioni previste dall'articolo 60 capoverso 2 OLL1 precisano le circostanze nelle quali il tempo dedicato all'allattamento è computato come tempo di lavoro: durante il primo anno di vita del bambino, il tempo dedicato all'allattamento è computato integralmente come tempo di lavoro se la lavoratrice allatta all'interno dell'azienda; se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza va riconosciuto come tempo di lavoro.

La LL e la OLL1 non disciplinano direttamente la questione della retribuzione del tempo dedicato all'allattamento. Per favorire la certezza del diritto vi proponiamo quindi di adeguare in questo senso la LL.

3.11 Articolo 11

Conformemente all'articolo 11 della Convenzione ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'opportunità di estendere la durata del congedo di maternità o di aumentare l'importo o il tasso delle prestazioni in denaro da corrispondere.

3.12 Disposizioni finali

Gli articoli 12–21 della Convenzione contengono le disposizioni finali abituali, che non richiedono un commento particolare. Soltanto l’articolo 13 della Convenzione merita di essere citato: esso prevede che la Convenzione n. 183 sostituisce, dalla sua entrata in vigore, la Convenzione n. 103.

3.13 Conclusione

Sei anni dopo l'entrata in vigore della modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno, che ha introdotto un assegno di maternità versato durante 14 settimane, la protezione della maternità ha in un certo senso trovato spazio nella nostra legislazione. La necessità di affermare l'importanza di una protezione efficace della maternità resta comunque attuale e la ratifica della Convenzione n. 183 dell'UIL sulla protezione della maternità offre alla Svizzera la possibilità di riaffermare sia la volontà di garantire la protezione della maternità sia di farlo affidandosi agli strumenti dell'UIL la cui sede si trova sul nostro territorio. Per favorire la certezza del diritto in merito alla retribuzione delle pause per allattare e la conformità del diritto svizzero con la Convenzione n. 183, l'articolo 35a capoverso 2 LL è modificato (cfr. n. 4.2).