Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Modifica del diritto svizzero
In considerazione delle spiegazioni di cui al numero 3.10, la presente revisione si prefigge di armonizzare il diritto federale con la Convenzione.
La retribuzione del tempo dedicato all'allattamento può essere desunta nel diritto svizzero dall'articolo 324a CO. Non vi è però ancora una giurisprudenza, in particolare del Tribunale federale, che lo affermi.. Inoltre, a seconda dei casi, il diritto al salario può essere limitato o estinguersi (cfr. n. 3.6). Pertanto, non è certo che il nostro diritto positivo sia conforme alle esigenze della Convenzione n. 183. Una modifica dell'articolo 324a CO con l'obiettivo di inserirvi esplicitamente l'allattamento avrebbe potuto soddisfare in gran parte le esigenze della Convenzione.
Una disposizione esplicita nell'articolo 35a capoverso 2 LL che preveda la retribuzione del tempo dedicato all'allattamento soddisferebbe appieno le esigenze della Convenzione favorendo la certezza del diritto.
Nel contempo, incarichiamo il Consiglio federale di disciplinare nel quadro del capoverso 2 dell'articolo 60 OLL1 i dettagli in merito alla durata delle pause per allattare retribuite. Un tale disciplinamento corrisponderebbe alla prassi instaurata negli Stati europei che hanno ratificato la Convenzione n. 183. Eccone alcuni esempi:
L'Austria prevede una pausa per allattare di 45 minuti se la giornata lavorativa della madre allattante dura più di 4 ore e mezza nonché due volte 45 minuti o una volta 60 minuti per una giornata lavorativa di almeno 8 ore (Mutterschutzgesetz, art. 9 MSchG).
La Germania prevede una pausa per allattare di 30 minuti almeno due volte al giorno o una pausa unica di un'ora. Se la giornata lavorativa dura più di 8 ore, la madre allattante che ne fa richiesta ha diritto a due pause per allattare di almeno 45 minuti o di una pausa unica di 90 minuti al minimo (Mutterschutzgesetz, art. 7 MuSchG).
In Lussemburgo la donna allattante ha diritto, secondo la legge sul lavoro (art. L. 336-3) a un'ora e mezza al giorno di pausa remunerata per allattare . Questo tempo per allattare è suddiviso in due periodi di 45 minuti ciascuno: se la giornata lavorativa è interrotta soltanto da una pausa di un'ora, questi due periodi possono essere riuniti in un unica pausa per allattare di almeno 90 minuti.
4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
Fatto salvo l'abituale obbligo di riferire sulle convenzioni ratificate, la ratifica della Convenzione n. 183 non avrà ripercussioni sulle finanze e sull'organico.
4.3 Altre ripercussioni
La ratifica della Convenzione n. 183 da parte della Svizzera non ha altre ripercussioni.