Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

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Art. 5

Su presentazione di certificato medico, può essere accordato un congedo – prima o dopo il periodo di congedo per maternità – in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di detto congedo possono essere precisate conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali.

PRESTAZIONI

Art. 6

1. Conformemente alla legislazione e alla pratica nazionali, prestazioni specifiche debbono essere assicurate alla donna che si assenta dal suo lavoro a motivo di congedo previsto agli articoli 4 o 5 della presente Convenzione.

2. Le prestazioni specifiche di maternità debbono essere stabilite ad un livello tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato.

3. Qualora la legislazione o la prassi nazionale preveda che dette prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all’articolo 4 siano determinate sulla base della precedente remunerazione, l’importo di queste prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni.

4. Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale preveda che le prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all’articolo 4 siano determinate in modo differente, l’importo di dette prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall’applicazione del paragrafo precedente.

5. Ogni Stato membro deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere adempiute dalla maggior parte delle donne alle quali la presente Convenzione si applica.

6. Se la lavoratrice non rientra nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale o da qualsiasi altra modalità conforme alla prassi nazionale per beneficiare delle prestazioni di maternità, essa ha diritto a prestazioni adeguate finanziate attraverso i fondi dell’assistenza sociale, dietro controllo delle risorse richieste per i contributi delle prestazioni.

7. Alla madre ed al bambino dovranno essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni debbono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie.

8. Per tutelare le condizioni delle donne nel mercato del lavoro, le prestazioni relative al congedo di cui agli articoli 4 e 5 dovranno essere erogate attraverso assicurazione sociale obbligatoria o attraverso il prelevamento dei fondi pubblici secondo quanto previsto dalla legislazione o dalla prassi nazionale. L’imprenditore non potrà essere ritenuto personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo genere dovuta ad una donna impiegata presso di lui, senza il suo consenso, salvo che: