Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

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b) comportano rischi riconosciuti o significativi per la salute della donna e del bambino.

MADRI ALLATTANTI

Art. 10

1. La lavoratrice ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera del suo orario di lavoro per allattare il suo bambino.

2. Il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell’orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell’orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Queste pause o la riduzione dell’orario di lavoro dovranno essere considerate tempo di lavoro e retribuite conseguentemente.

ESAMI PERIODICI

Art. 11

Ogni Stato membro dovrà esaminare periodicamente, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’opportunità di estendere la durata del congedo previsto all’articolo 4 e di aumentare l’importo delle specifiche prestazioni di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

APPLICAZIONE

Art. 12

La presente Convenzione dovrà essere applicata per via legislativa, salvo nel caso in cui le si dia effetto con altre modalità quali la contrattazione collettiva, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie o secondo quanto previsto dalla prassi nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

La presente Convenzione modifica la Convenzione sulla maternità (riveduta), del 1952.

Art. 14

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 15

1. La presente Convenzione è vincolante solo per i Paesi membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne avranno fatto registrare la ratifica presso il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.