Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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Allegato 1
Decreto federale progetto che approva la Convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità
del …
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ... ,
decreta:
Art. 1
1
La Convenzione n.183 sulla protezione della maternità del 15 giugno 2000 è approvata.
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2
La legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio è modificata come segue:
Art. 35a cpv. 2
2Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento. L'ordinanza stabilisce la durata del tempo dedicato all'allattamento da considerare tempo di lavoro retribuito.
Art. 3
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’articolo 2.