Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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a) questo sia previsto dalla prassi o dalle leggi in vigore nello Stato membro prima dell’adozione della presente Convenzione da parte della Conferenza Internazionale del Lavoro; oppure
b) questo sia stato convenuto in seguito a livello nazionale tra il governo e le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.
Art. 7
1. Ogni Stato membro la cui economia e il cui sistema di sicurezza sociale siano insufficientemente sviluppati deve dare effetto a quanto previsto all’articolo 6 paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione se le prestazioni per maternità sono almeno uguali a quelle per malattia o per incapacità temporanea come previsto dalla legge nazionale.
2. Ogni Stato membro in cui si presenti la possibilità prevista al paragrafo precedente, deve spiegarne le ragioni e precisare il tasso al quale le prestazioni sono erogate nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione, presentato in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nei suoi successivi rapporti lo Stato membro deve descrivere le misure prese per elevare progressivamente questo tasso.
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E NON DISCRIMINAZIONE
Art. 8
1. È vietato licenziare una lavoratrice durante la gravidanza, durante il periodo di congedo di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione o durante un periodo successivo al suo ritorno dal congedo per maternità da stabilire attraverso la legislazione nazionale, salvo per motivi non legati alla gravidanza, alla nascita del bambino e alle sue conseguenze o all’allattamento. Spetta all’imprenditore provare che i motivi del licenziamento non sono da mettere in rapporto con lo stato di gravidanza, la nascita del bambino e le sue conseguenze, o l’allattamento.
2. Al ritorno dal congedo per maternità, la lavoratrice, qualora riprenda il lavoro, deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente con la medesima retribuzione.
Art. 9
1. Ogni Stato membro dovrà adottare misure adeguate a garantire che la maternità non costituisca elemento di discriminazione in materia di impiego, compreso l’accesso al lavoro e fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono il divieto di esigere da una donna candidata ad un posto di lavoro che si sottometta a test di gravidanza o che essa presenti un certificato che attesti lo stato di non gravidanza, salvo quando la legislazione nazionale lo preveda per quei lavori che:
a) sono vietati parzialmente o totalmente alle donne incinte o allattanti; oppure