Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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La legge sul lavoro esclude dal suo campo d'applicazione non soltanto alcune categorie di persone (in particolare i lavoratori a domicilio, cfr. art. 3 LL), bensì anche determinati tipi di aziende (segnatamente le aziende agricole, i trasporti pubblici e le amministrazioni pubbliche, cfr. art. 2 LL). Per le amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia precisare che, in virtù dell'articolo 3a LL, l'articolo 35 LL relativo alla tutela della salute durante la maternità è applicabile all'Amministrazione federale nonché alle amministrazioni cantonali e comunali.
L’articolo 2 paragrafo 3 prevede le modalità d’applicazione del paragrafo precedente.
La Svizzera si avvarrà della possibilità di escludere le categorie di lavoratrici non toccate dalla legge sul lavoro per quanto concerne le misure previste dall'articolo 3 ed eventualmente dall'articolo 10 della Convenzione n. 183.
3.3 Articolo 3
L’articolo 3 della Convenzione è una disposizione generale che tutela la salute di madre e bambino. Esso esige che ogni Stato membro, dopo aver sentito le organizzazioni padronali e sindacali, adotti le misure necessarie affinché le donne incinte o allattanti non siano costrette a svolgere un lavoro pregiudizievole per la loro salute o per quella del bambino o che comporti un rischio significativo per la salute della madre o del bambino.
L'articolo 35 capoverso 1 LL prevede che il datore di lavoro occupi le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata. L'articolo 35 capoverso 2 LL stabilisce inoltre che l’ordinanza possa vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi o pericolosi. Secondo l'articolo 62 capoverso 3 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) sono considerati «lavori pericolosi o gravosi» tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute delle donne incinte e delle madri allattanti o sulla salute dei loro bambini. Questi lavori sono oggetto di approfondimento e di valutazione in un'ordinanza specifica (Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità; RS 822.111.52). La tutela che il diritto positivo svizzero garantisce alla donna incinta adempie le esigenze poste dall'articolo 3 della Convenzione n. 183.
3.4 Articolo 4
L’articolo 4 della Convenzione tratta il congedo di maternità. Ogni donna alla quale la Convenzione si applica ha diritto a un congedo di maternità della durata di almeno 14 settimane (par. 1). Il congedo di maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, a meno che a livello nazionale non si sia convenuto diversamente tra le organizzazioni padronali e sindacali (par. 4).