Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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invece, non definisce cosa siano le «misure adeguate» a garantire che la maternità non costituisca un elemento di discriminazione. Spetta quindi ad ogni Stato che ha ratificato la Convenzione dimostrare, nel quadro dei suoi rapporti di cui all'articolo 22 della Costituzione dell’OIL, che le misure prese a livello nazionale sono sufficienti in pratica per dissuadere la discriminazione fondata sulla maternità nell'occupazione e nell'accesso all'occupazione.
Dalla comunicazione del Governo emerge che il diritto svizzero vieta al datore di lavoro di disdire il contratto di lavoro durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. Un licenziamento durante questo periodo di protezione è considerato giuridicamente nullo se non è deciso per causa grave. Inoltre qualsiasi rifiuto di assunzione o qualsiasi licenziamento discriminatori danno diritto a un risarcimento rispettivamente di al massimo tre e sei mesi di salario. La sanzione prevista dal diritto svizzero per un licenziamento durante la gravidanza o durante le 16 settimane successive al parto appare dunque conforme alla Convenzione, per quanto la nullità giuridica di un tale licenziamento implica, se possibile, il reintegro della lavoratrice licenziata nel suo posto di lavoro. Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori decisi al di fuori dei periodi previsti dall'articolo 8, spetta allo Stato membro dimostrare – in caso di ratifica della Convenzione – che i risarcimenti previsti sono «adeguati» a prevenire comportamenti discriminatori.
Per quanto riguarda la questione di sapere se la protezione contro il licenziamento per motivi di allattamento (art. 8 della Convenzione) valga per tutta la durata dell'allattamento o unicamente per un determinato periodo successivo al rientro della madre al posto di lavoro dopo il congedo di maternità, occorre osservare che uno degli obiettivi di questa disposizione è garantire alle donne allattanti una protezione che vada oltre il congedo di maternità consentendo loro di conciliare le nuove responsabilità familiari con le esigenze professionali nel medesimo o in un altro posto di lavoro in considerazione del loro stato di salute e dei rischi presenti sul posto di lavoro (cfr. art. 3 della Convenzione). Tuttavia, questa disposizione lascia agli Stati che ratificano la Convenzione il compito di determinare il periodo di protezione successivo al rientro professionale e non prevede un obbligo di estenderlo all'intera durata dell'allattamento. Dalla comunicazione del Governo emerge che la protezione contro il licenziamento si estende sulle 16 settimane successive al parto (art. 336c cpv. 2 CO). L'UIL crede di capire che la durata legale del congedo maternità in Svizzera è di 14 settimane. Il diritto svizzero sembra pertanto conforme alla Convenzione poiché prevede per la donna allattante che riprende il proprio lavoro alla scadenza del periodo di 14 settimane di congedo maternità il diritto di beneficiare ancora di due settimane (cioè fino alla scadenza della sedicesima settimana dopo il parto), o anche di più nel caso in cui avesse optato, come prevede la legge, per sei settimane di congedo prenatale. Inoltre, la protezione prevista dal diritto svizzero contro i licenziamenti discriminatori copre, conformemente all'articolo 9 della Convenzione, i licenziamenti per motivi di allattamento.
Il paragrafo 2 prevede che a conclusione del congedo maternità la lavoratrice deve essere sicura di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente con la medesima retribuzione. La protezione generale sancita dal CO garantisce in particolare alla donna che riprende un lavoro dopo il parto di trovare un impiego alle stesse condizioni di cui godeva prima del parto. Infatti, secondo il diritto svizzero una modifica del contratto di lavoro necessita l'accordo esplicito delle parti contraenti.