Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

LIPG. Dalla revisione di questa legge, entrata in vigore nel luglio 2005, l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno prevede un'indennità di maternità per donne che esercitano un'attività lucrativa pari all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito prima del parto. Questa percentuale è superiore a quella prevista dalla Convenzione n. 183.

Per quanto concerne le prestazioni in denaro versate durante il congedo di cui all'articolo 5 (congedo in caso di malattia o di complicazioni) si applica il CO. Conformemente all'articolo 324a capoverso 3 CO, una donna che durante la gravidanza è impedita di lavorare ha diritto al proprio salario per un certo periodo di tempo, in funzione della durata del rapporto di lavoro. Se tuttavia questa donna ha già beneficiato del diritto al salario durante l'anno di gravidanza, questo diritto può subire una riduzione o addirittura estinguersi. In quest'ultimo caso la lavoratrice non avrebbe diritto ad alcuna prestazione in denaro. Va tuttavia ricordato che numerose lavoratrici beneficiano di un'assicurazione per perdita di guadagno o delle condizioni più vantaggiose previste da un contratto collettivo di lavoro (CCL). Non è certo che la protezione garantita dal diritto svizzero in caso di congedo per malattia o per complicazioni soddisfi le esigenze dell'articolo 6 della Convenzione n. 183. Anche a questo proposito abbiamo chiesto spiegazioni all'OIL, che ci ha fatto pervenire il suo parere il 24 gennaio 2008. Secondo l'OIL, su questo punto la legislazione svizzera adempie le condizioni stabilite dalla Convenzione n. 183, dal momento che accorda un congedo malattia pagato di almeno tre settimane all'anno. Infine l'articolo 35a capoverso 2 LL permette in ogni caso alla donna incinta di assentarsi dal proprio lavoro mediante semplice avviso.

L'articolo 6 paragrafo 6 enuncia il principio secondo il quale alle donne che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare delle prestazioni in denaro dev'essere garantita un'assistenza sociale. In Svizzera l’assistenza sociale è di competenza dei Cantoni (art. 115 Cost.). Essa interviene in maniera complementare e sussidiaria e prende a carico soltanto le persone che non sono coperte dalle assicurazioni sociali, che non lo sono più o il cui reddito è insufficiente. Il diritto di ricevere un aiuto in situazioni di bisogno è sancito nell’articolo 12 della Costituzione federale. Il diritto svizzero in materia di assistenza sociale soddisfa le esigenze poste dalla Convenzione.

Secondo il paragrafo 7 dell'articolo 6, alla madre e al bambino devono essere assicurate prestazioni mediche conformemente alla legislazione o a quanto previsto dalla prassi nazionale. Queste prestazioni devono prevedere le cure prenatali, le cure legate al parto, le cure postnatali e le cure ospedaliere se necessarie. In caso di maternità, la LAMal prevede prestazioni in natura accordate nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione). Quest'assicurazione assume i costi degli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico; il parto a domicilio, all'ospedale o in una casa per partorienti, come pure l'assistenza del medico o della levatrice; un contributo di 100 franchi per un corso collettivo di preparazione al parto organizzato da una levatrice; la necessaria consulenza per l'allattamento fornita da una levatrice o da un'infermiera con formazione speciale in questo ambito; i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all’ospedale (art. 29 LAMal). Se è ammalata durante la gravidanza o dopo il parto, la madre ha diritto alle prestazioni generali in caso di malattia. La durata dell’assunzione delle cure mediche e farmaceutiche è