Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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L'articolo 329f CO prevede un congedo di maternità di almeno 14 settimane dopo il parto. Il diritto svizzero non prevede un congedo di maternità prima del parto. L'obbligo di prevedere una parte del congedo di maternità prima del parto non emerge chiaramente dalla Convenzione n. 183 anche se lo si potrebbe dedurre dall'articolo 4 paragrafo 5 secondo cui la durata del congedo prenatale deve essere prolungata con un congedo equivalente al periodo trascorso tra la data effettiva e quella presunta del parto. Per evitare ogni malinteso in merito, il 5 dicembre 2007 abbiamo chiesto un parere giuridico all'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) a Ginevra. Il 24 gennaio 2008 l'UIL ci ha comunicato la sua risposta: la Convenzione non prevede l'introduzione di un congedo prenatale e non obbliga gli Stati a prevederne uno.
La LL vieta l’impiego delle donne durante le otto settimane successive al parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, esse possono essere occupate soltanto con il loro consenso (art. 35a cpv. 3 LL).
Il diritto positivo svizzero adempie le esigenze poste dall'articolo 4 della Convenzione n. 183.
3.5 Articolo 5
Conformemente all’articolo 5 della Convenzione un congedo dev’essere accordato in caso di malattia, complicazioni o rischio di complicazioni derivanti dalla gravidanza o dal parto. In Svizzera un tale congedo non dipende dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, ma è disciplinato dal CO (cfr. n. 3.6 ad art. 6).
3.6 Articolo 6
L’articolo 6 della Convenzione disciplina la questione del versamento di prestazioni in denaro o in natura durante il congedo secondo gli articoli 4 e 5.
Mentre l’articolo 6 paragrafo 1 enuncia il principio, i paragrafi 2–4 stabiliscono i criteri relativi al livello delle prestazioni in denaro da corrispondere: esso dev'essere tale che la donna possa provvedere al suo sostentamento e a quello del suo bambino in buone condizioni di salute e secondo un livello di vita adeguato (par. 2). Se le prestazioni versate a titolo di congedo conformemente all’articolo 4 sono determinate sulla base della precedente remunerazione, il loro ammontare non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione precedente della lavoratrice o della remunerazione presa come parametro per il calcolo delle prestazioni (par. 3). Se le prestazioni sono determinate in modo differente, il loro ammontare deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello che risulta in media dall’applicazione del paragrafo 3 (par. 4). Ogni Stato membro deve assicurare che le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni possano essere adempiute dalla maggior parte delle donne alle quali la Convenzione si applica (par. 5).
Per quanto concerne le prestazioni in denaro versate durante il congedo menzionato nell'articolo 4 (ossia il congedo di maternità), si applicano gli articoli 16b e seguenti