Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine

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2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che due Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ne avranno registrato la ratifica presso la Direzione generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

3. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore in ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

Art. 16

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarne la risoluzione dopo un periodo di dieci anni dalla data iniziale delle sua entrata in vigore con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. Detta denuncia avrà effetto l’anno successivo alla sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell’intervallo di un anno dopo il termine dei dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvarrà della facoltà prevista dal presente articolo sarà obbligato (ad applicarla) per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la risoluzione della presente Convenzione alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 17

1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli verranno comunicati dai Membri dell’Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione della seconda ratifica, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto dell’ONU, relazioni complete in merito ad ogni ratifica e ad ogni denuncia da lui registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Ogni volta che lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di mettere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 20

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a correzione parziale o totale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova Convenzione causerebbe a pieno diritto – fatto salvo l’articolo 16 – la denuncia immediata della