Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/52: Iniziativa parlamentare «Ratifica della Convenzione sulla protezione della maternità (n.183) dell'OIL» · 24 pagine
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legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG; RS 832.10).
3 Commento dei singoli articoli della Convenzione
3.1 Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, il termine «donna» designa tutte le persone di sesso femminile, senza discriminazione alcuna. Si tratta di una definizione molto ampia. Il termine «discriminazione» dev’essere inteso nel senso della Convenzione del 1958 (n. 111) sulla discriminazione nell’impiego e nella professione, ratificata dalla Svizzera (RS 0.822.721.1). Queste definizioni si ritrovano inoltre nella Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108) e nella Convenzione del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104), entrambe ratificate dalla Svizzera. Inoltre la Convenzione n. 183 esclude qualsiasi discriminazione fondata sul tipo di maternità. La definizione del termine «bambino» è ricalcata su quello di «donna». In particolare essa comprende anche il bambino adottivo. Tuttavia, le disposizioni della Convenzione non garantiscono al bambino una protezione specifica. In maniera generale l’articolo 8 della Costituzione federale garantisce la parità di trattamento e la non discriminazione; inoltre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 14; RS 0.101) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 26; RS 0.103.2). La disposizione della Convenzione n. 183 non pone pertanto alcun problema per il diritto svizzero.
3.2 Articolo 2
L'articolo 2 descrive il campo d'applicazione personale della Convenzione.
Conformemente alll'articolo 2 paragrafo 1 la Convenzione si applica a tutte le donne occupate, comprese le donne attive nelle forme atipiche di lavoro dipendente. L'espressione «donne occupate» comprende tutte le donne impegnate in un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla forma del contratto di lavoro (orale o scritta, formale o tacita) o dal tipo di rimunerazione. Determinante è il rapporto di lavoro indipendentemente dal genere di lavoro o dal luogo di lavoro. La legge sul lavoro (LL) si applica di massima a tutte le imprese pubbliche o private che impiegano uno o più lavoratori occupati stabilmente o temporaneamente (art. 1 cpv. 1 e 2 LL). Secondo il CO, con il contratto individuale di lavoro il lavoratore si impegna a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario; nella nozione di contratto di lavoro rientra anche il lavoro a tempo parziale (art. 319 CO). Il campo d’applicazione della Convenzione comprende pertanto quello della legge sul lavoro e del CO.
Il paragrafo 2 dell’articolo 2 autorizza l’esclusione parziale o totale dal campo d’applicazione della Convenzione di categorie limitate di lavoratori nel caso in cui l’applicazione a tali categorie sollevasse problemi specifici di particolare rilevanza..