Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
visione emerge già dall’articolo 2 LDist, dato che le condizioni per addossare i contributi alle spese di perfezionamento professionale alle aziende che distaccano lavoratori sono diverse da quelle applicabili alla riscossione di contributi alle spese d’esecuzione: i primi diventano esigibili dal 91° giorno del distacco mentre i seco ndi vanno versati dal 1° giorno del distacco (art. 2 cpv. 2bise 2quaterLDist).
L’introduzione di questo provvedimento assicura inoltre il pari trattamento tra datori di lavoro svizzeri ed esteri, visto che, sinora, soltanto i datori di lavoro esteri che avevano violato i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata potevano essere sanzionati ai sensi della LDist; quelli svizzeri non erano invece soggetti ad alcuna sanzione statale. D’ora in avanti sarà possibile infliggere una pena convenzionale anche ai datori di lavoro svizzeri che infrangono le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale agevolata.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Misure per lottare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza
Complessivamente, tra il 2005 e il 2010, il numero di lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica è quasi raddoppiato. Sono soggetti all’obbligo di notifica i prestatori di servizi indipendenti che provengono dai seguenti 17 Paesi membri dell’UE e Stati AELS: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Dal 1° maggio inoltre i prestatori di servizi indipendenti provenienti dagli 8 Paesi UE Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria sono soggetti all’obbligo di notifica anche nei rami dell’edilizia, della pulizia industriale e del servizio di sorveglianza e di sicurezza. Fino al 1° maggio 2011 essi sottostav ano all’obbligo di autorizzazione.
Un pari incremento è riscontrabile nel numero dei giorni di impiego in Svizzera dei lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica. I lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica restano nel nostro Paese per un periodo di tempo limitato e forniscono un volume di lavoro pari a circa 2100 lavoratori/anno, il che corrisponde allo 0,06 per cento dell’occupazione (convertita in equivalenti a tempo pieno). La maggior parte dei lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica opera nel ramo dell’edilizia, dove la quota d’occupazione è pari a quasi lo 0,5 per cento.
Gli organi di controllo delle misure collaterali hanno constatato che, nel 2010, circa 11 000 prestatori di servizi indipendenti si sono notificati per svolgere un impiego in Svizzera. Questa cifra non include le persone che operano nel ramo dei servizi personali, dato che si tratta per lo più di servizi riguardanti l’industria del sesso. Poiché alcuni Cantoni si avvalgono in realtà della procedura di notifica per poter individuare chi opera in questo ramo, i dati che figurano nella statistica dei lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica nel ramo dei servizi personali non sono, nella maggior parte dei casi, connessi con l’obiettivo che sottende le misure collaterali, ossia la protezione delle condizioni lavorative e salariali. Nell’ottica dell’osservazione del mercato del lavoro, in questo ramo non sussiste la problematica dei falsi indipendenti. Le persone che vi lavorano non sono quindi controllate dalle autorità preposte al mercato del lavoro.
Le commissioni paritetiche hanno controllato 3524 lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica e i Cantoni 3486. In base ai dati forniti dalle commissioni paritetiche, nel 2010 la quota di casi sospetti di falsi indipendenti era pari a circa il 23 per cento e al 15 per cento secondo i dati dei Cantoni. Circa 2500 delle persone che si sono notificate nel 2010 erano quindi sospettate di essere falsi indipendenti. In determinate regioni (p. es. quelle di frontiera) e rami (p. es. quello dell’edilizia) il fenomeno della pseudo-indipendenza si manifesta in modo più marcato e più chiaramente osservabile. Secondo i dati forniti dagli organi di controllo, sono interessati da questo fenomeno soprattutto alcuni rami accessori dell’edilizia (p. es.
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