Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

− la legge federale dell’8 ottobre 19993 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Ldist) obbliga un datore di lavoro estero che distacca lavoratori in Svizzera nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)4.

− Qualora vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro concernenti i salari minimi, gli orari di lavoro e i controlli paritetici possono essere più facilmente dichiarate di obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 1a della legge federale del 28 settembre 19565 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Questa misura vale sia per le aziende svizzere che per le aziende che distaccano lavoratori.

− Qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro, possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari minimi vincolanti conformemente all’articolo 360a CO. Tale provvedimento è valido per tutte le aziende del ramo interessato.

Con l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ai 10 Stati che nel 2004 hanno aderito all’UE, efficacia ed esecuzione delle misure collaterali sono state rafforzate il 1° aprile 2006. Il 1° gennaio 2010 l’esecuz ione delle misure collaterali è stata ulteriormente ottimizzata in seguito all’allargamento dell’ALC a Romania e Bulgaria. Il rafforzamento e l’ottimizzazione delle misure collaterali prevedevano diversi obblighi: quello da parte dei Cantoni di impiegare un numero sufficiente di ispettori del mercato del lavoro, quello di comminare sanzioni più severe, quello da parte dei prestatori di servizi indipendenti di produrre la prova della loro attività indipendente, quello di estendere anche ai prestatori di servizi stranieri le prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (in particolare l’obbligo di depositare una cauzione o di contribuire alle spese d’esecuzione) e quello di stabilire a livello di ordinanza un numero vincolante di controlli (27 000) da eseguire a cadenza annuale.

L’attuazione delle misure collaterali è stata affidata a diversi attori. L’esecuzione è caratterizzata da un dualismo tra i rami regolati da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale e i rami che non dispongono di un tale contratto.

Le commissioni tripartite istituite nei Cantoni e nella Confederazione tengono sotto osservazione l’evoluzione generale del mercato del lavoro, analizzano i casi sospetti di offerte di salari inferiori a quelli usuali e, qualora constatino offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1 CO, propongono adeguate misure alle autorità cantonali competenti. Dapprima, di norma, ricercano un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati (cosiddetta procedura di conciliazione o d’intesa, articolo 360b cpv. 3 CO). Spetterà alle commissioni tripartite giudicare se si è in presenza di offerte abusive e ripetute di salari inferiori a quelli usuali. Le commissioni tripartite sono inoltre incaricate di controllare il rispetto delle disposizioni relative ai salari minimi di un contratto normale conformemente all’articolo 360a CO. Le commissioni tripartite non hanno alcuna competenza in materia di sanzioni nei confronti di datori di lavoro esteri inadempienti. Sono tuttavia tenute a notificare alle autorità cantonali competenti le infrazioni riscontrate a scopo di sanzionamento.

3

RS 823.20.

4

RS 220.

5

RS 221.215.311.

2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 4/19