Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
Conformemente all’articolo 2 LDist, i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera devono rispettare i salari minimi obbligatori prescritti nei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a. In caso di inadempienza, possono essere sanzionati, conformemente alla LDist, con una multa amministrativa sino a 5000 franchi oppure con il divieto di offrire i propri servizi per un periodo da uno a cinque anni. Se viola l’obbligo di dare informazioni, ossia se fornisce scientemente informazioni false o si rifiuta di dare informazioni oppure si oppone al controllo dell’autorità o lo impedisce in altro modo, il datore di lavoro può essere punito con una multa sino a 40 000 franchi. Se non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell’articolo 2 LDist, il datore di lavoro può essere punito con una multa sino a un milione di franchi.
Per quanto riguarda i datori di lavoro svizzeri, possono essere sanzionati soltanto i prestatori di personale, poiché, secondo l’articolo 360d capoverso 1 CO, un contratto normale di lavoro si applica anche ai lavoratori interinali. Ai prestatori di personale che non rispettano o infrangono le disposizioni obbligatorie di un contratto normale di lavoro non è concessa
l’autorizzazione necessaria a svolgere la loro attività, poiché essi non assicurano la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b della legge federale del 6 ottobre 19898 sul collocamento e il personale a prestito; LC). Ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 lettera b LC, i prestatori di personale possono inoltre vedersi revocata l’autorizzazione in seguito alla violazione delle prescrizioni imperative in materia di protezione dei lavoratori.
Non esistono tuttavia basi legali che consentano di sanzionare gli altri datori di lavoro che infrangono le disposizioni sul salario minimo obbligatorio quando assumono lavoratori in Svizzera nei rami regolati da un contratto normale di lavoro a carattere obbligatorio, il che mette in discussione l’efficacia dei contratti normali di lavoro che prevedono salari minimi obbligatori. L’articolo 360e CO prevede unicamente che le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori siano legittimate ad adire l’autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell’articolo 360a CO.
1.1.3.3 Nessuna sanzione in caso di violazione dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata
La legge federale del 28 settembre 19569 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) disciplina le competenze e la procedura da seguire per estendere, su richiesta delle parti contraenti, il campo d’applicazione di un contratto collettivo di lavoro ai datori di lavoro e ai lavoratori che non fanno parte di un’associazione di categoria. La competenza in materia di controllo ed esecuzione spetta alle commissioni paritetiche previste nel contratto collettivo di lavoro.
Accanto alle altre autorità e agli altri organi competenti in materia, le commissioni tripartite sono tenute a controllare l’osservanza della LDist (art. 7 cpv. 1 e art. 2 LDist; cfr. anche art. 360b CO). Se constatano che vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, le commissioni tripartite possono chiedere, nell’ambito delle misure collaterali e con il consenso delle parti contraenti, che a un contratto collettivo di lavoro sia conferito il carattere di obbligatorietà generale agevolata. Secondo il diritto vigente, può essere conferito il carattere obbligatorio generale alle disposizioni sulla retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro, nonché a quelle sui controlli paritetici (art. 1a LOCCL).
Poiché, tuttavia, alle sanzioni previste nel contratto collettivo di lavoro (p. es. pene convenzionali) non può essere conferita l’obbligatorietà generale agevolata, le parti sociali dispon-
8
RS 823.11.
9
RS 221.215.311.
2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 7/19