Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Poiché i tre documenti da presentare non consentono di accertare in ogni singolo caso lo statuto di una persona senza ombra di dubbio, gli organi di controllo possono richiedere, a determinate condizioni, che vengano fornite informazioni o presentati documenti supplementari atti a dimostrare l’attività indipendente. Tali condizioni, riportate nel capoverso 5, sono soddisfatte quando, sulla base dei documenti di cui al capoverso 2 o di documenti equivalenti, gli organi di controllo nutrono ancora dubbi sullo statuto di una persona. Questi dubbi potrebbero anche emergere dal fatto che gli organi di controllo constatano contraddizioni tra le osservazioni sul posto e i documenti presentati oppure se non sono sicuri dell’autenticità dei documenti. I documenti supplementari possono essere: la licenza di esercizio, la prova dell’affiliazione a un’associazione professionale (p. es. Camera dell’artigianato), il numero IVA o dell’imposta sulla cifra d’affari, i conteggi che dimostrino la propria fatturazione, le fatture per i pernottamenti nel luogo di lavoro con l’indicazione di chi le ha pagate, i giustificativi dell’acquisto di materiale e apparecchi, l’elenco di clienti in Svizzera, la copia dell’assicurazione auto se viene utilizzata un’auto propria, l’assicurazione di responsabilità civile per imprese o contratti di locazione di locali commerciali. Nel capoverso 5 viene inoltre sancito l’obbligo da parte del mandante o del committente di fornire informazioni supplementari; l’esperienza ha infatti dimostrato che, in molti casi, le informazioni che il mandante/committente è in grado di procurare si rivelano utili nel dissipare i dubbi sullo statuto della persona controllata.

Art. 7 Abs. 2 Controllo

Per poter controllare in modo effettivo i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, gli organi competenti devono potere accedere ai documenti necessari. L’attuale obbligo a carico dei datori di lavoro esteri di presentare i documenti necessari a eseguire il controllo è così esteso a tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione della LDist. L’espressione «dei lavoratori distaccati» è stata pertanto cancellata.

Questa modifica non comporta tuttavia alcun obbligo supplementare a livello di contratto di lavoro.

Art. 9 cpv. 2 Sanzioni

L’articolo 9 prevede ora che l’autorità cantonale competente possa comminare sanzioni amministrative per infrazioni alla LDist anche a prestatori di servizi indipendenti nonché ai datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera.

Nell’ottica della lotta contro la pseudo-indipendenza sono degne di nota soprattutto le due sanzioni descritte qui di seguito. Oltre alle fattispecie che, sinora, potevano fare incorrere in una multa amministrativa, nell’articolo 9 capoverso 2 lettera a viene ora contemplata la possibilità di sanzionare le violazioni dell’obbligo di presentare la documentazione richiesta (art. 1biscpv. 2). Se i documenti di cui all’articolo 1biscapoverso 2 non possono essere presentati in occasione di un controllo, l’autorità competente ha la facoltà di pronunciare una multa amministrativa sino a 1000 franchi. Gli organi d’esecuzione notificano le violazioni dell’obbligo di presentare la documentazione richiesta all’autorità cantonale competente del luogo di impiego. Soltanto quest’ultima ha la facoltà di comminare sanzioni amministrative.

D’ora in poi l’autorità competente potrà anche vietare al lavoratore indipendente di offrire i propri servizi se questi viola l’obbligo di dare informazioni, fornisce scientemente informazioni false, si rifiuta di dare informazioni oppure se si oppone al controllo dell’autorità o lo impedisce in altro modo (violazione dell’art. 12 cpv. 1 lett. a–b LDist). Nei rami regolati da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale vige l’obbligo di fornire le informazioni richieste alle commissioni paritetiche. In caso di inosservanza, le commissioni paritetiche possono chiedere all’autorità competente in materia di sanzioni di imporre il divieto di offrire servizi. Non è necessario che venga pronunciata una decisione di sanzione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDist; è sufficiente che siano presenti le condizioni richieste per tali sanzioni.

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