Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
1.1.3.1 Problematica dei falsi indipendenti
I lavoratori indipendenti provenienti dall’estero che forniscono servizi in Svizzera non sottostanno alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera e definite nella LDist, dato che non sono salariati. La LDist prevede tuttavia che i prestatori di servizi indipendenti debbano dimostrare agli organi di controllo il loro statuto di indipendente (art. 1 cpv. 2 LDist). Se non sono in grado di dimostrarlo, sono considerati falsi indipendenti o pseudoindipendenti.
La pseudo-indipendenza è utilizzata come mezzo per eludere le norme di protezione del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. Essa provoca inoltre distorsioni della concorrenza: i datori di lavoro che assumono lavoratori salariati devono infatti far fronte a maggiori costi.
Già oggi, fondandosi sulla LDist, le commissioni tripartite (per i rami senza contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale) e le commissioni paritetiche (per i rami con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale) controllano se un prestatore di servizi indipendente esercita effettivamente un’attività lucrativa indipendente. In seguito al moltiplicarsi dei casi di falsi indipendenti individuati dagli organi d’esecuzione, il 1° gennaio 2011 la SECO ha emanato una direttiva7, indirizzata a tali organi, concernente la procedura di esame dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi stranieri. Questa direttiva facilita il compito degli organi d’esecuzione nell’individuare i casi di falsi indipendenti. Ciononostante, questi esami richiedono un impegno importante da parte degli organi d’esecuzione, tanto più che, spesso, le persone oggetto dei controlli non hanno con sé alcun documento in grado di comprovare il loro statuto di indipendente.
Per poter eseguire i controlli e individuare le infrazioni alle disposizioni vigenti è essenziale che i prestatori di servizi indipendenti collaborino fornendo le informazioni richieste. La legislazione in vigore, tuttavia, non obbliga queste persone ad avere con sé i documenti che dimostrino il loro statuto di indipendente né prevede sanzioni efficaci nel caso di violazione dell’obbligo di dare informazioni. Anche durante l’elaborazione della suddetta direttiva è emerso che le possibilità di sanzionamento esistenti nei confronti dei falsi indipendenti sono lacunose e la pertinente disposizione legale della LDist (art. 1 cpv. 2) è troppo vaga.
L’Unione svizzera delle arti e dei mestieri, alcuni sindacati e numerosi interventi parlamentari hanno sottolineato l’esigenza di prevedere altre misure, oltre alla direttiva della SECO, per potere lottare in modo efficace contro il fenomeno della pseudo-indipendenza. Nel dicembre 2010 la Direzione del lavoro della SECO ha pertanto istituito un gruppo di lavoro (qui di seguito chiamato «gruppo di lavoro sui falsi indipendenti»), composto di rappresentati delle parti sociali, dei Cantoni e della Confederazione, che ha analizzato la portata della problematica dei falsi indipendenti e ha studiato le modalità per attuare le sanzioni e le misure richieste per lottare contro questo fenomeno; ha inoltre vagliato la necessità di elaborare a tal fine nuove basi a livello di ordinanza e di legge.
1.1.3.2 Nessuna sanzione in caso di violazione dei contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori
Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, l’autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO che preveda salari obbligatori.
7 www.seco.admin.ch > Temi > Lavoro > Libera circolazione delle persone CH-UE e misure di accompagnamento > Distacco di lavoratori in Svizzera 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 6/19