Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera
Titolo
Nel campo d’applicazione della legge sono ora contemplati anche i controlli dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e che devono rispettare le disposizioni sul salario minimo obbligatorio prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO. Questa estensione del campo d’applicazione si traduce in un adeguamento del titolo della legge: il nuovo titolo tiene conto del fatto che la legge non si applica più solamente alla fattispecie dei lavoratori distaccati in Svizzera.
Al posto dell’attuale titolo abbreviato della versione tedesca della legge, nella prassi è impiegato il titolo ufficioso «Entsendegesetz» o l’abbreviazione «EntsG». La modifica del titolo abbreviato rispecchia questo stato di cose, tanto più che la legge si rivolge in primo luogo ai lavoratori distaccati in Svizzera e ai loro datori di lavoro. Il titolo abbreviato tedesco è quindi adeguato alle versioni italiana e francese, nelle quali sono a loro volta aggiunte le abbreviazioni «Ldist» e «Ldét».
Art. 1 cpv. 2 Oggetto e definizione
I datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera sono tenuti a rispettare le disposizioni del CO. L’obbligo da parte di questi datori di lavoro di rispettare le disposizioni sul salario minimo obbligatorio prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO è ora ancorato nella LDist allo scopo di poter introdurre la possibilità di sanzionare i soggetti inadempienti. Il campo d’applicazione della legge è pertanto esteso a questi datori di lavoro.
Il tipo di disposizioni applicabili a questi datori di lavoro è menzionato esplicitamente: si tratta cioè di disposizioni finalizzate al controllo e al sanzionamento, ovvero dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoversi 2 e 4, dell’articolo 9 capoverso 2 lettere d–e e dell’articolo 12.
Nel capoverso 2 si precisa inoltre che i salari minimi obbligatori stabiliti nei contratti normali di lavoro devono essere rispettati ai sensi dell’articolo 360a CO. Si intende così operare una chiara distinzione rispetto ai salari minimi stabiliti nei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 359 CO, ai quali è possibile derogare mediante accordo.
Art. 1bisEsame dell’attività lucrativa indipendente
L’articolo 1bisprevede che chi afferma di esercitare un’attività lucrativa indipendente è tenuto, in caso di controllo sul posto, a provarlo presentando tre documenti; questi ultimi, che ogni prestatore di servizi indipendente può avere con sé e che permettono di risalire al suo statuto professionale, sono inoltre documenti che il titolare dovrebbe comunque avere appresso nel momento in cui si reca all’estero per svolgere un’attività professionale (p. es. la licenza di condurre). Per quanto riguarda i documenti elencati, la copia della notifica funge da conferma dell’autovalutazione che la persona interessata ha fatto del proprio statuto professionale; il modulo E 10113 fornisce informazioni sullo statuto della persona, nel Paese d’origine, in ambito di diritto delle assicurazioni sociali; la copia del contratto concluso con il mandante/committente o, in assenza di un contratto scritto, la conferma scritta da parte del mandante/committente per il mandato/contratto d’opera da eseguire in Svizzera, infine, fornisce indicazioni sul contenuto del rapporto contrattuale e sul mandante/committente che, in un caso accertato di pseudo-indipendenza, è tenuto a rispettare le condizioni salariali e lavorative svizzere nella sua veste di datore di lavoro.
13 A seguito della modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), il modulo E
101 è sostituito con il modulo A 1. 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 14/19