Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
Parallelamente, può inoltre essere comminata una sanzione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDist. Il divieto di offrire servizi può essere imposto anche per mancato pagamento di multe passate in giudicato.
La nuova lettera d permette all’autorità cantonale competente di sanzionare con una multa amministrativa sino a 5000 franchi i datori di lavoro che, quando impiegano lavoratori in Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO. La medesima sanzione di diritto amministrativo può essere comminata in casi equivalenti a datori di lavoro esteri. Nella lettera a è esplicitata l’applicabilità dell’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Secondo la lettera e, i lavoratori indipendenti «colpevoli», ossia quelli che non adempiono l’obbligo di presentare la documentazione richiesta o che violano l’articolo 12 possono vedersi addossati i costi dei controlli. I costi in oggetto sono quelli per i controlli delle autorità cantonali. Le commissioni paritetiche non possono addossare i costi per i controlli che effettuano. Sebbene l’articolo 8a dell’ordinanza del 21 maggio 200315 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) preveda in effetti che le commissioni paritetiche possano riscuotere i costi dei controlli, ciò è possibile soltanto se è applicabile un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. I lavoratori indipendenti che sono stati sanzionati secondo l’articolo 9 non sono datori di lavoro e non sono pertanto soggetti alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
L’autorità cantonale competente può addossare totalmente o parzialmente i costi dei controlli anche ai datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e che sono stati sanzionati per non aver rispettato le disposizioni di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO. In presenza delle fattispecie di cui all’articolo 12 può essere comminata una sanzione penale.
2.2 Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale collettivo di lavoro
Art. 1a
In presenza di infrazioni, le commissioni paritetiche possono infliggere pene convenzionali per esempio alle aziende con sede in Svizzera o alle aziende estere che distaccano lavoratori in Svizzera, ma anche a lavoratori. Se un contratto collettivo di lavoro prevede la possibilità di addossare i costi dei controlli alle aziende o ai lavoratori che hanno commesso infrazioni, è ora possibile conferire il carattere obbligatorio generale anche a queste disposizioni. Inoltre, i contributi alle spese d’esecuzione possono essere addossati anche ai datori di lavoro e ai lavoratori assoggettati a un contratto collettivo di lavoro d’obbligatorietà generale agevolata. La disposizione in oggetto non si applica tuttavia ai contributi alle spese di perfezionamento professionale previsti nei contratti collettivi di lavoro.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
L’obiettivo del progetto di legge è quello di rafforzare l’efficacia e di migliorare l’esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone; esso non aggiunge alcun compito a quelli già inclusi nell’attuale organizzazione esecutiva e non comporta oneri aggiuntivi
14
RS 313.0.
15
RS 823.201.
2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 17/19