Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Nei rami in cui vige un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il controllo del rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro spetta alle commissioni paritetiche incaricate dell’esecuzione del contratto. La LDist inoltre affida loro il controllo del rispetto del contratto collettivo di lavoro da parte delle aziende che distaccano lavoratori. Se riscontrano delle infrazioni al contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, conformemente alla LDist questi organi di controllo sono tenuti a notificarle alle autorità cantonali competenti in materia di sanzionamento.

1.1.3 Ultimi sviluppi nel settore delle misure collaterali

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in qualità di autorità di sorveglianza sull’esecuzione delle misure collaterali, pubblica ogni anno un rapporto in materia e mantiene un colloquio costante con le parti sociali che rivestono un ruolo importante nell’esecuzione di tali misure.

Dall’ultimo rapporto della SECO (del 3 maggio 20116) emerge un quadro dettagliato della portata dell’attività di controllo svolta dagli organi d’esecuzione, dei casi sospetti di infrazioni, dei casi in cui sono stati offerti salari inferiori a quelli usuali e delle conseguenti sanzioni comminate nel 2010 (anno oggetto del rapporto). I risultati del rapporto indicano un’intensificazione dei controlli sui lavoratori distaccati e sui prestatori di servizi indipendenti soggetti all’obbligo di notifica nonché sugli impiegati presso imprese svizzere. Gli organi di controllo hanno perfino superato l’obiettivo di verificare il 50 per cento dei lavoratori distaccati. I casi individuati di infrazioni e di offerte di salari inferiori a quelli usuali hanno dimostrato la necessità di continuare i controlli anche in futuro. Le commissioni cantonali tripartite hanno notificato offerte di salari inferiori a quelli usuali nel 12 per cento delle aziende distaccanti e nel 6 per cento delle imprese svizzere (tra quelle controllate). Le commissioni paritetiche, incaricate di controllare che i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale siano rispettati, hanno notificato offerte di salari inferiori a quelli obbligatori in circa un terzo dei controlli effettuati.

Sia il rapporto del 3 maggio 2011 della SECO sia le esperienze fatte sinora nell’esecuzione delle misure collaterali dimostrano che tali misure sono uno strumento collaudato per sorvegliare il mercato del lavoro. Nello stesso tempo, sono tuttavia emerse delle lacune nella legislazione in vigore, messe in evidenza soprattutto dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri, da alcuni sindacati, singoli Cantoni e numerosi interventi parlamentari.

Con decisione del 6 luglio 2011, il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dell’economia (DFE) di elaborare disposizioni legali volte a colmare le lacune concernenti le misure collaterali nella legislazione in vigore.

Il 5 luglio 2011, in occasione di una tavola rotonda tra il capo del DFE e alcune parti sociali, è stato raggiunto un accordo in base al quale la SECO avrebbe vagliato alcuni provvedimenti finalizzati a migliorare la collaborazione tra i vari attori coinvolti nell’esecuzione delle misure collaterali (parti sociali, Cantoni e Confederazione) e lo scambio di informazioni in tale ambito. È inoltre stato istituito un gruppo di lavoro, composto di rappresentati delle parti sociali, dei Cantoni e della Confederazione, incaricato di procedere, entro l’autunno del 2011, a una prima analisi riguardante le offerte di salari inferiori a quelli usuali in caso di nuove assunzioni, il trattamento sistematico di queste offerte e l’esecuzione delle sanzioni nei confronti delle imprese estere che distaccano lavoratori in Svizzera.

6 www.seco.admin.ch > Temi > Lavoro > Libera circolazione delle persone CH-UE e misure di accompagnamento > Misure di accompagnamento 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 5/19