Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 21 giugno 1999, la Svizzera e l’Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno firmato sette accordi settoriali, fra cui anche l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)1. Tale Accordo è stato approvato dal popolo nel 2000 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’estensione dell’Accordo ai dieci Stati2 che hanno aderito all’UE nel 2004 è stata approvata dal popolo nel 2005 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2006. L’estensione alla Bulgaria e alla Romania, che hanno aderito all’UE nel 2007, è stata approvata dal popolo nel 2009 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2009.

1.1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone

L’ALC ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea così come vengono applicate nell’UE. Ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE viene in tal modo concesso il diritto di scegliere liberamente il loro luogo di lavoro e di residenza sul territorio delle Parti contraenti. Ma per ottenere questo diritto essi devono possedere un contratto di lavoro valido o svolgere un’attività lucrativa indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. La libera circolazione delle persone è inoltre completata dal sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

L’ALC prevede anche una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi rivolti alle persone. I lavoratori e i prestatori di servizi indipendenti sono autorizzati a recarsi in uno Stato contraente e a fornirvi le proprie prestazioni per un periodo fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

1.1.2 Misure collaterali alla libera circolazione delle persone

In seguito alla progressiva introduzione della libera circolazione delle persone con l’UE, il controllo preventivo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative usuali per il rilascio di un’autorizzazione nei confronti degli Stati dell’UE-17 è decaduto il 1° giugno 2004. Considerato che in Svizzera il livello dei salari è più elevato che nell’UE, vi è il rischio che la libera circolazione delle persone provochi una pressione sui salari. Per compensare i controlli preventivi e sistematici del mercato del lavoro, sono state introdotte misure collaterali atte a contrastare l’abbassamento abusivo delle condizioni salariali e lavorative usuali in Svizzera. Se si riscontra un’offerta di salari inferiori a quelli usuali, si procede all’attuazione di misure a livello individuale, quali sanzioni contro datori di lavoro esteri inadempienti, o a livello collettivo, quali il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro o l’adozione di contratti normali di lavoro con salari minimi vincolanti.

Le misure collaterali sono entrate in vigore il 1° giugno 2004, parallelamente alla seconda fase della libera circolazione delle persone.

Esse comprendono essenzialmente le seguenti regolamentazioni:

1

RS 0.142.112.681.

2 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 3/19