Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

gono di un margine di manovra limitato in termini di esecuzione, il che, a sua volta, mette in discussione l’efficacia della dichiarazione d’obbligatorietà generale.

1.2 La nuova normativa proposta

La nuova normativa proposta, da attuare nel quadro della revisione ed integrazione di vari testi normativi, concerne i seguenti ambiti:

− lotta contro il fenomeno della pseudo-indipendenza dei prestatori di servizi esteri;

− possibilità di sanzionare i datori di lavoro che, quando impiegano lavoratori in Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro;

− possibilità di sanzionare le violazioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata.

1.2.1 Misure per lottare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza

Il disegno di legge in oggetto conferma il diritto vigente nella misura in cui stabilisce espressamente che la definizione di «lavoratore» è quella retta dal diritto svizzero10 e che, su richiesta, i lavoratori indipendenti sono tenuti a fornire agli organi di controllo la prova del loro statuto di indipendente. L’elemento nuovo consiste nel fatto che l’obbligo da parte dei prestatori di servizi indipendenti di presentare la documentazione richiesta è ora ancorato nella legge, affinché, in caso di controllo sul posto, questi siano tenuti a fornire i documenti che comprovano il loro statuto. Le esperienze fatte dagli organi d’esecuzione della LDist hanno dimostrato che accertare lo statuto di indipendente di una persona è più difficile se non è possibile esaminare immediatamente determinati documenti che dovrebbero appunto confermare il carattere indipendente dell’attività. Il fatto di specificare questi documenti nella legge consente di agevolare l’esecuzione e di conferire maggiore sicurezza giuridica ai prestatori di servizi indipendenti, molti dei quali, sinora, non sapevano come dimostrare il loro statuto.

Oltre all’obbligo, da parte dei lavoratori indipendenti, di presentare la documentazione richiesta, il disegno di legge prevede i provvedimenti che possono essere adottati in caso di violazione di tale obbligo. In particolare, gli organi d’esecuzione hanno la facoltà di predisporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro se non è riuscita, neppure entro il termine supplementare impartito, a presentare la documentazione prescritta nella legge o documenti equivalenti e idonei a dimostrare lo statuto di indipendente. Questa misura è ritenuta efficace e utile nel far rispettare l’obbligo di presentare la documentazione richiesta e, in ultima analisi, nel garantire l’esame dello statuto di una persona. Soprattutto nel caso di impieghi di breve durata in Svizzera, si può così evitare che, al termine dell’impiego, il lavoratore rientri nel proprio Paese d’origine senza aver dimostrato di aver esercitato un’attività lucrativa indipendente. Gli organi d’esecuzione hanno constatato che, diversamente dalle aziende che distaccano lavoratori, i prestatori di servizi indipendenti rispondono raramente alla richiesta a posteriori di presentare i documenti necessari a dimostrare il loro statuto di indipendente.

Il disegno prevede inoltre la possibilità di ordinare l’interruzione dell’attività lavorativa nei casi in cui viene accertata la pseudo-indipendenza di un lavoratore di cui non si conosce però il datore di lavoro. Si intende così fare in modo che il datore di lavoro manifesti la sua identità e possa così rendere conto del proprio operato in caso di violazione delle condizioni salariali e lavorative minime.

10 Cfr. spiegazioni al n. 276.134 lettera B del Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092. 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 8/19