Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

I capoversi 3 e 4 disciplinano i due casi in cui l’autorità cantonale può adottare provvedimenti nei confronti di una persona ossia, concretamente ordinare l’interruzione dell’attività: il primo caso si verifica se la persona controllata non adempie l’obbligo di presentare la documentazione di cui al capoverso 2 o documenti equivalenti entro il termine supplementare impartito. In tal caso, la persona in questione può essere espulsa dal proprio posto di lavoro. In linea di massima, i documenti di cui al capoverso 2 sono i più atti a dimostrare la legittimità dell’attività indipendente, ovvero quelli che, almeno nella maggior parte dei casi, dovrebbero permettere di esaminare lo statuto professionale di una persona. Tenendo conto del principio della proporzionalità, al prestatore di servizi indipendente deve però essere concessa la possibilità di dimostrare il suo statuto con documenti equivalenti a quelli di cui al capoverso 2. Per documenti equivalenti si intendono in particolare: la prova dell’esistenza di una cerchia di clientela in Svizzera, i conteggi che dimostrino la propria fatturazione e le fatture per i pernottamenti nel luogo di lavoro con l’indicazione di chi le ha pagate. L’interruzione dell’attività può quindi essere ordinata soltanto se non viene presentato alcun documento (idoneo) che fornisca indicazioni sullo statuto della persona controllata. In questo senso, essa costituisce l’ultima ratio, ossia la misura da adottare soltanto se non viene presentato alcun documento in occasione di un controllo o se vi è il rischio che la persona in questione lasci la Svizzera nell’immediato futuro, rendendo così impossibile l’accertamento del suo statuto.

Gli organi di controllo (ossia le commissioni paritetiche o quelle tripartite, a seconda del ramo d’attività della persona) impartisce, durante il controllo sul posto, un termine supplementare entro il quale la persona controllata deve fornire, personalmente, via fax o posta elettronica, la documentazione richiesta ai competenti organi di controllo. Il termine supplementare è solitamente breve (in linea di massima, due o tre giorni) perché tutti e tre i documenti elencati al capoverso 2 o documenti ad essi equivalenti possono essere procurati in un arco di tempo limitato. La durata effettiva del termine è stabilita caso per caso dagli organi di controllo, in base alla situazione specifica e nel rispetto del principio della proporzionalità. Se i documenti sono presentati, l’organo di controllo esamina lo statuto della persona. Se, invece, il termine impartito trascorre infruttuosamente, cioè la persona non presenta i documenti di cui al capoverso 2, spetta all’autorità cantonale competente decidere se ordinare l’interruzione dell’attività. In quanto organi di diritto civile, le commissioni paritetiche non hanno la facoltà di ordinare l’interruzione del lavoro, ma devono rivolgersi all’autorità cantonale, la quale la ordinerà, per esempio, in caso di violazione ripetuta dell’obbligo di presentare i documenti richiesti o se i lavori intrapresi in Svizzera volgono al termine. Non sarà invece ordinata l’interruzione dell’attività se, al posto di quelli di cui al capoverso 2, la persona in questione presenta altri documenti comunque idonei a dimostrare la legittimità dell’attività indipendente e ad accertare lo statuto professionale della persona.

Un’eventuale interruzione dell’attività può essere sospesa se la persona in questione adempie l’obbligo di presentare i documenti di cui al capoverso 2 o documenti equivalenti oppure se la persona di cui si è accertata la pseudo-indipendenza riprende la propria attività nel quadro di un rapporto di lavoro regolamentato. Con questo provvedimento si intende sì evitare che i falsi indipendenti lavorino in Svizzera, ma non ostacolare con ciò lo svolgimento di un’attività indipendente o salariata.

Il secondo caso in cui l’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dell’attività si verifica quando viene accertata la pseudo-indipendenza di una persona di cui non si riesce tuttavia a individuare il datore di lavoro. Questo provvedimento trova la sua ragione d’essere nel fatto che, per poter attuare le condizioni salariali e lavorative svizzere, occorre trovare il datore di lavoro tenuto a rispettarle in virtù della legislazione svizzera. L’interruzione dell’attività ordinata in questi casi è sospesa non appena si riesce a trovare il datore di lavoro.

Le leggi applicabili in materia di procedure amministrative disciplinano l’attuazione dell’interruzione dell’attività.

2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 15/19