Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
L’accertamento della legittimità dell’attività indipendente è un compito complesso. Data la molteplicità di situazioni riscontrabili nel mondo economico, occorre sempre valutare lo statuto del lavoratore tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Il fenomeno della pseudo-indipendenza si distingue per la presenza di caratteristiche dell’attività lucrativa dipendente e indipendente. Lo statuto del lavoratore va stabilito determinando quali di queste caratteristiche prevalgono nel caso concreto. Può quindi succedere che, nonostante la persona controllata presenti i documenti richiesti e nonostante gli accertamenti eseguiti sul posto, gli organi di controllo non siano comunque in grado di valutare definitivamente se si trovano di fronte a un caso di pseudo-indipendenza. Il disegno di legge tiene conto di questa realtà precisando le condizioni a cui gli organi di controllo possono richiedere documenti supplementari. Tali condizioni sono soddisfatte se, una volta vagliata la documentazione di cui al capoverso 2 del disegno o documenti equivalenti e dopo aver fatto le necessarie osservazioni sul posto, gli organi di controllo dubitano dell’effettivo carattere indipendente dell’attività lucrativa svolta dalla persona in questione. In questi casi, gli organi di controllo devono poter contattare la persona controllata e il rispettivo datore di lavoro o mandante/committente, al fine di ottenere le informazioni supplementari atte ad accertare lo statuto della persona. Nel disegno di legge viene inoltre sancito espressamente l’obbligo da parte del committente o mandante di fornire le informazioni richieste. Gli esempi pratici hanno infatti dimostrato che, in casi dubbi, lo statuto di una persona può spesso essere stabilito con certezza soltanto grazie alle informazioni supplementari fornite dai partner contrattuali. I documenti supplementari che possono essere richiesti sono in particolare quelli menzionati nella direttiva della SECO concernente la procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi stranieri. Gli organi di controllo devono tuttavia assicurarsi che l’onere a carico delle persone che devono presentare i documenti supplementari sia comunque ragionevole.
Oltre a quella di decidere l’interruzione dell’attività lavorativa in caso di violazione dell’obbligo di presentare la documentazione richiesta, il disegno di legge prevede la possibilità di comminare una sanzione. Le sanzioni proposte si basano su quelle penali e amministrative che possono essere comminate se i datori di lavoro che distaccano lavoratori infrangono le disposizioni della LDist. Per rispettare il principio della proporzionalità, l’importo massimo della multa amministrativa in caso di violazione del suddetto obbligo ammonta a 1000 franchi. Gli articoli 9 e 12 LDist sono dunque applicabili anche nel contesto della lotta contro i falsi indipendenti. Le sanzioni menzionate in questi articoli si sono dimostrate opportune ed efficaci nel quadro dell’esecuzione della LDist. In presenza di una fattispecie di cui all’articolo 9 LDist, i costi dei controlli possono inoltre essere addossati alle persone o alle imprese inadempienti.
1.2.2 Sanzioni in caso di violazione dei contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori
La LDist in vigore sancisce l’obbligo da parte dei datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera di rispettare i salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO. In base al CO, i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera sono dunque tenuti a rispettare questi salari minimi. Tale obbligo viene ora sancito nella LDist in modo tale da prevedere anche le sanzioni corrispondenti in caso di inadempienza, il che rende necessario estendere il campo d’applicazione della LDist.
Nel capoverso 2 dell’articolo 9 LDist è quindi aggiunta una disposizione che autorizza l’autorità competente a sanzionare i datori di lavoro inadempienti con una multa sino a 5000 franchi. Viene così colmata una lacuna a livello di legge a causa della quale le autorità cantonali non erano in grado di sanzionare i datori di lavori che, quando impiegano lavoratori in Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro. Questa misura consente inoltre di garantire il pari trattamento dei datori di lavoro svizzeri ed esteri: finora soltanto i datori di lavoro esteri che violavano le disposizioni sui sa-
2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 9/19