Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

per le finanze federali, visto che la Confederazione finanzia già oggi per metà i controlli dei prestatori di servizi indipendenti e dei datori di lavoro esteri assoggettati a un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO.

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stipula a intervalli regolari delle convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni e le parti sociali in materia di finanziamento dell’attività di controllo. Le convenzioni in vigore prevedono l’indennizzo dei controlli dei prestatori di servizi indipendenti e dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e che sono assoggettati alle disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO.

La modifica proposta della LOCCL non comporta un incremento delle procedure riguardanti il conferimento del carattere obbligatorio generale, dato che i presupposti per le procedure non cambiano. Nessun onere supplementare è previsto inoltre per la verifica delle singole disposizioni concernenti l’ammissibilità del conferimento del carattere obbligatorio generale.

3.2 Per i Cantoni e per i Comuni

Così come per la Confederazione, il disegno di legge non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo legato all’esecuzione delle disposizioni né per i Cantoni né per i Comuni. La possibilità di sanzionare anche i prestatori di servizi indipendenti e i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera avrà ripercussioni positive per i Cantoni, visto che questi ultimi potranno ricavarne delle entrate.

3.3 Per l’economia

Dai rapporti pubblicati sinora dalla SECO sull’attuazione delle misure collaterali emerge che i controlli effettuati nell’ambito delle misure collaterali e le conseguenti sanzioni sono strumenti adeguati. La bassa percentuale di recidiva indica l’importanza della presenza sul posto di ispettori del mercato del lavoro. Gli organi di controllo hanno dimostrato di avere sviluppato bene i loro sistemi d’esecuzione, di potere raggiungere gli obiettivi prefissati e, all’occorrenza, intensificare la loro attività.

Le modifiche di legge proposte sono volte a migliorare l’esecuzione delle misure collaterali. L’inasprimento di alcune disposizioni, giustificato dal punto di vista materiale, è da considerarsi nel complesso moderato. Le possibilità di accesso al mercato da parte delle aziende e dei prestatori di servizi esteri non sono infatti intaccate.

Il disegno di legge non è inteso a regolare in modo eccessivo il mercato del lavoro, ma piuttosto ad attuare più efficacemente gli strumenti esistenti.

3.4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria né sull’effettivo del personale, poiché non introducono alcun compito aggiuntivo, ma sono piuttosto finalizzate a colmare le lacune esistenti a livello di esecuzione delle misure collaterali.

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200816 sul programma di legislatura 2007-2011 né del decreto federale del 18 settembre 200817 sul programma di legislatura.

16 FF 2008 597. 17 FF 2008 7469. 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 18/19