Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
lari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro potevano infatti essere sanzionati ai sensi della LDist; quelli svizzeri non erano invece soggetti ad alcuna sanzione statale. Ai sensi dell’articolo 12 LDist è inoltre possibile sanzionare i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera se si verificano le fattispecie menzionate nell’articolo stesso.
1.2.3 Sanzioni in caso di violazione dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata
La disposizione concernente il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale è completata in modo tale che le sanzioni previste nei contratti collettivi di lavoro possano ora essere più facilmente dichiarate di obbligatorietà generale. Se vengono accertate violazioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata, le commissioni paritetiche possono infliggere una pena convenzionale sia alle aziende con sede in Svizzera sia a quelle estere che distaccano lavoratori in Svizzera. Secondo l’articolo 2 capoverso 2quaterLDist la possibilità prevista in un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale agevolata di infliggere una pena convenzionale vale anche per le imprese estere che distaccano lavoratori in Svizzera. Le pene convenzionali possono essere inflitte anche ai lavoratori inadempienti. Fondandosi su un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale agevolata, si possono immaginare anche altre sanzioni quali un’ammonizione, ma non l’eventuale chiusura di un cantiere o il divieto di lavorare. Provvedimenti di quest’ultimo genere non sono ammessi nemmeno nel caso di un conferimento «ordinario» dell’obbligatorietà generale secondo l’articolo 1 LOCCL.
Nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro preveda la possibilità di addossare i costi dei controlli alle aziende inadempienti, alle pertinenti disposizioni potrà ora essere conferito il carattere obbligatorio generale agevolato. Sebbene, in linea di massima, si possa partire dal presupposto che i costi dei controlli siano implicitamente contemplati nelle disposizioni relative ai controlli paritetici, occorre esplicitarlo a fini di chiarezza e di una maggiore certezza del diritto. Poiché i datori di lavoro e i lavoratori soggetti a un contratto collettivo di lavoro versano contributi alle spese d’esecuzione, non è in linea di principio possibile addossare loro le spese dei controlli se non è stata accertata alcuna infrazione alle disposizioni contrattuali. In circostanze particolari (p. es. rifiuto o impedimento dei controlli), i costi dei controlli potrebbero eventualmente essere addossati anche in assenza di violazioni del contratto o nel caso in cui tali violazioni non possano essere dimostrate, sempre che il contratto collettivo di lavoro lo preveda espressamente. Oltre a tali costi, si possono addossare ai datori di lavoro e ai lavoratori inadempienti anche le spese procedurali, ma sempre a condizione che il contratto collettivo di lavoro lo preveda espressamente.
Controllare che le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale siano rispettati e applicati comporta un onere finanziario non indifferente per gli organi di controllo paritetici. Per questa ragione, è possibile esigere che i datori di lavoro e i lavoratori che sottostanno a tali contratti contribuiscano alle spese d’esecuzione al fine di cofinanziare l’attività di controllo. Questa possibilità non è contemplata in caso di conferimento agevolato dell’obbligatorietà agevolata. Poiché non sussistono tuttavia motivi validi che giustifichino questa differenza rispetto all’obbligatorietà generale «ordinaria», il nuovo disegno di legge prevede che il versamento di tali contributi possa legittimamente essere imposto anche in caso di conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale. Questa disposizione non si applica tuttavia ai contributi alle spese di perfezionamento professionale previsti nei contratti collettivi di lavoro; a questi contributi non può e non potrà essere conferito il carattere obbligatorio generale agevolato, perché non presentano alcun nesso con la lotta contro il dumping salariale (cfr. art. 1a LOCCL). Nei contratti collettivi di lavoro occorre pertanto fare una distinzione tra i contribuiti alle spese di esecuzione e quelli alle spese di perfezionamento professionale. Qualora il contratto collettivo di lavoro non facesse tale distinzione, prevedendo quindi un importo unico per le due voci di spesa, le parti contrattuali sono tenute a suddividere l’importo e a modificare quindi il contratto. La necessità di operare questa suddi-
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