Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine
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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone
quello della posa di piastrelle, della pittura e della gessatura e falegnameria). I falsi indipendenti si trovano spesso alla fine della catena dei subappaltatori.
Il gruppo di lavoro sui falsi indipendenti ritiene che le cifre fornite11 non consentano di fare affermazioni attendibili sulla portata del fenomeno della pseudo-indipendenza tra i prestatori di servizi stranieri che operano in Svizzera, neppure per rami specifici e questo per diverse ragioni:
− le cifre a disposizione non permettono di suddividere per singolo ramo accessorio dell’edilizia il numero di lavoratori indipendenti soggetti all’obbligo di notifica;
− i controlli sul posto sono effettuati anche su prestatori di servizi indipendenti che non si sono notificati e che non figurano quindi nella statistica, il che significa che non è possibile fare controlli mirati;
− sinora mancava una vera sensibilizzazione da parte degli organi d’esecuzione nei confronti della problematica dei falsi indipendenti; inoltre, le opinioni sulla definizione dell’attività lucrativa indipendente divergevano e gli organi di controllo non disponevano di tutti gli strumenti necessari a individuare i falsi indipendenti. La direttiva della SECO concernente la procedura di verifica dell’attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi stranieri ha permesso di fare maggiore chiarezza in questo ambito offrendo agli organi di controllo una procedura univoca su cui basare le proprie verifiche. Per le ragioni esposte, occorre pertanto interpretare con prudenza i dati sui casi dei supposti falsi indipendenti rilevati per il 2010 e per gli anni precedenti.
Il gruppo di lavoro sui falsi indipendenti ha inoltre constatato che il fenomeno della pseudoindipendenza è più accentuato nei rami che prevedono salari minimi obbligatori; in questi rami sarebbe cioè più forte la tentazione di eludere i salari minimi simulando un’attività indipendente rispetto ai rami che non prevedono invece salari minimi obbligatori e in cui le offerte di salari inferiori a quelli usuali non comporta sanzioni a carico dei datori di lavoro, bensì una procedura di conciliazione in base alla quale il datore di lavoro è tenuto a pagare retroattivamente i salari effettivamente dovuti12. Nei rami accessori dell’edilizia più interessati da questo fenomeno si riscontrano numerosi contratti collettivi di lavoro che prevedono salari minimi vincolanti.
Sebbene il fenomeno della pseudo-indipendenza non sia così rilevante se rapportato alla quota dell’occupazione dei prestatori di servizi indipendenti soggetti all’obbligo di notifica, in alcuni rami accessori dell’edilizia e in alcune regioni della Svizzera i falsi indipendenti hanno eluso le misure collaterali, rischiando di minare i livelli salariali.
Il gruppo di lavoro sui falsi indipendenti è favorevole alla maggior parte delle misure proposte.
1.3.2 Sanzioni in caso di infrazioni alle disposizioni sui salari minimi obbligatori prescritte nei contratti normali di lavoro
Attualmente esistono cinque contratti normali di lavoro a livello cantonale e un contratto normale di lavoro a livello federale, stabiliti ai sensi dell’articolo 360a CO: nel Cantone di Gine-
11 Cfr. a proposito il rapporto della SECO, del 3 maggio 2011, sulle misure d’accompagnamento volte a garantire il rispetto delle condizioni salariali e lavorative («FLaM-Bericht vom 3. Mai 2011: Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr Schweiz-Europäische Union»; in tedesco e francese). 12 La nozione di «salario usuale» non designa un valore salariale unico bensì, generalmente, una fascia salariale nella quale è compresa la maggior parte dei lavoratori di un ramo in un determinato settore professionale e in una determinata regione. Si verifica un dumping rispetto al salario usuale quando il guadagno di una persona è inferiore rispetto ai salari usuali stabiliti o alla fascia salariale adottata dalla maggior parte delle imprese di un dato ramo e di una data regione per i loro dipendenti. 2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 12/19