Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/72: Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterli alla libera circolazione delle persone · 19 pagine

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Rapporto esplicativo della LF sulla revisione parziale di misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

vra, per il ramo della cosmetica e per il personale domestico; nel Cantone Ticino, per gli istituti di bellezza e i call center; e nel Cantone del Vallese, per i rami della manutenzione e della pulizia industriale. A livello federale è stato stabilito un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO per il personale domestico. In alcuni dei rami in cui vigono contratti normali di lavoro cantonali si è constatato che i datori di lavoro svizzeri hanno violato, a volte in maniera eclatante, le disposizioni sui salari minimi.

Il diritto di adire l’autorità giudiziaria che il legislatore ha conferito alle associazioni (art. 360e CO) rafforza la protezione dei lavoratori nelle procedure civili, poiché, in presenza di una violazione del contratto normale di lavoro, i lavoratori sono incoraggiati a far valere le proprie pretese individuali dinanzi all’autorità giudiziaria. Si intende così offrire ai lavoratori la possibilità di far valere i propri diritti dinanzi al giudice civile. Molti di essi potrebbero effettivamente rinunciare a questa possibilità per timore di essere licenziati, ma se la rescissione del contratto di lavoro venisse giudicata illecita, il lavoratore avrebbe diritto a un’indennità pari ad al massimo sei mesi di salario.

La protezione offerta nel quadro delle procedure civili è insufficiente perché copre unicamente le pretese individuali di diritto civile che la parte interessata può far valere. Ma, anche quest’ultima può far valere i propri diritti e il datore di lavoro versa retroattivamente i salari dovuti, il rispetto dei salari minimi rappresenta un interesse di diritto pubblico. Per questo, è necessaria una base legale che consenta di sanzionare i datori di lavoro che, quando impiegano lavoratori in Svizzera, infrangono le disposizioni sul salario minimo. La possibilità di sanzionamento serve anche a garantire la credibilità dei contratti normali di lavoro che prevedono salari minimi obbligatori, il pari trattamento dei datori di lavoro svizzeri ed esteri, il rispetto dei salari minimi e il versamento retroattivo dei salari dovuti.

1.3.3 Sanzioni in caso di violazioni dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale agevolata

Il fatto di esplicitare nella legge la possibilità di conferire il carattere obbligatorio generale agevolato alle sanzioni previste nei contratti collettivi di lavoro (p. es. pene convenzionali e disposizioni sui costi dei controlli) consente di rafforzare l’efficacia della misura volta al conferimento agevolato del carattere obbligatorio ai contratti collettivi di lavoro.

1.4 Attuazione

L’attuazione delle nuove disposizioni non modifica in alcun modo le competenze degli organi d’esecuzione, i quali già oggi hanno il compito di controllare se i lavoratori indipendenti svolgono effettivamente un’attività lucrativa indipendente e se sono rispettati i contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO.

1.5 Interventi parlamentari

Il presente disegno di legge consente di adempiere la mozione Pedrina (11.3363) in quanto introduce la possibilità di sanzionare i datori di lavoro svizzeri che infrangono le disposizioni sul salario minimo prescritte in un contratto normale di lavoro. Sono inoltre adempiute la mozione Carobbio Guscetti (11.3364), la mozione del Gruppo BD (11.3525), la mozione Estermann (11.3604), la mozione Lustenberger (11.3703) e la mozione Hiltpold (11.3704), nelle quali si chiede di colmare le lacune a livello di esecuzione delle misure collaterali e di adottare i provvedimenti necessari a lottare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza; il disegno di legge introduce infatti l’obbligo da parte dei prestatori di servizi indipendenti di presentare la documentazione richiesta, la possibilità di comminare sanzioni e di ordinare l’interruzione dell’attività. Si chiede pertanto che queste mozioni siano stralciate.

2011-09-06/58 \ COO.2101.104.5.2790906 13/19