Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine
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3.11 Art. 13i Principi
L’articolo 13i sancisce principi elementari del collegamento di dati. Il capoverso 1 specifica che il collegamento di dati serve per un utilizzo efficiente dei dati già presenti o disponibili, al fine di evitare ulteriori rilevazioni che comportano un dispendio di tempo e denaro per gli organi di rilevazione e gli intervistati. I collegamenti di dati, quindi, sono al servizio di quel principio di efficienza nella raccolta dei dati sancito all'art. 4 cpv., 1 LStat, in cui si menziona la rinuncia a rilevazioni particolari se i dati necessari sono già disponibili.
Il capoverso 2 chiarisce il principio di proporzionalità24, secondo cui i collegamenti di dati vanno effettuati solo se opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici. Non devono quindi essere realizzati collegamenti di scorta, ma solo allo scopo di adempiere uno specifico compito statistico, per esempio per la valutazione di compiti federali, per fare fronte a una richiesta di ricerca o per affrontare un progetto di pianificazione (cfr. art. 3 cpv. 2 LStat).
3.12 Art. 13j Presupposti
Un presupposto elementare per l'esecuzione di collegamenti è che i dati siano collegabili, condizione che si verifica se questi rispondono ai criteri di idoneità e qualità necessari per i lavori statistici, affinché i risultati dei collegamenti siano efficaci per lo scopo concreto per cui vengono impiegati. I dati devono quindi essere sufficientemente appurati per permettere di raggiungere in modo realistico gli obiettivi statistici concreti con i dati disponibili. Per assicurare la predisposizione dei dati al collegamento sarà necessario effettuare test di verifica nella fase preparatoria.
Secondo quanto disposto dall'art. 14a LStat, l'UST può collegare i dati per adempiere i suoi compiti statistici, che prevedono il collegamento di dati propri tra loro, quindi di dati su cui esercita dominio, ma anche di dati propri con dati di terzi (dati terzi). Per dati terzi si intendono i dati di altri uffici federali rilevati nel rispetto della LStat e dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (cfr. allegato dell'ordinanza) ma anche i dati che autorità o ricercatori hanno rilevato senza applicare la LStat (dati esterni) e che desiderano collegare con i dati dell'UST (cfr. art. 19 cpv. 1 e 3 LStat). In ottemperanza all'art. 13k, l'UST può effettuare simili collegamenti di dati su mandato di terzi, ma non può collegare dati terzi tra di loro che non sono stati rilevati nel rispetto della LStat in quanto simili collegamenti non figurano tra i compiti statistici25 e non rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla statistica federale o dell'art. 14a della LStat. Il collegamento di dati terzi senza l’inclusione di dati dell’UST deve quindi fondarsi su una base giuridica specifica (nel diritto federale o cantonale).
L’UST collega propri dati con dati terzi solo se questi ultimi sono stati rilevati legalmente, trasmessi all’UST legalmente e il loro collegamento è lecito. Spetta al fornitore dei dati terzi dimostrare che queste condizioni sono soddisfatte per i dati che l’UST deve collegare. Tale prova può essere fornita in particolare con la menzione e l’illustrazione delle disposizioni giuridiche applicabili. Le autorità statali devono dichiarare e documentare ad esempio la base giuridica per la rilevazione dei dati da collegare e i ricercatori privati l’origine lecita dei loro dati.
Se i servizi statistici dei Cantoni o dei Comuni vogliono collegare dati dell’UST tra di loro o con i propri dati per l’adempimento dei compiti statistici, devono stipulare un contratto di protezione dei dati con l’UST. Per i dati dell’UST, questi servizi statistici devono garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST. Il collegamento di dati dell’UST al di fuori dell’UST non può quindi avvenire in condizioni di protezione dei dati peggiori che all’interno dell’UST, dato che alla fine è l’UST ad assumersi la responsabilità dell’utilizzazione sicura
24 Cfr. anche art. 4 cpv. 2 LPD
25 Cfr. art. 19 cpv. 3 LStat in cui è sancito che si possono eseguire lavori di ricerca e di analisi su mandato di terzi solo in rapporto con la statistica federale.