Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine
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tervenuta nel quadro dell’armonizzazione dei registri12. Le ultime due disposizioni non erano state menzionate nell’ingresso per una svista, che viene ora corretta.
3.3 Art. 1 cpv. 1 Scopo e campo d’applicazione
Con l’inserimento di disposizioni sui collegamenti di dati (conformemente all’art. 14a cpv. 1 LStat) e su una regolazione più precisa del trattamento dei dati all’art. 8a, lo scopo dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche non si limita più all’esecuzione di rilevazioni classiche (p. es. mediante questionari), ma comprende anche l’elaborazione di statistiche mediante il collegamento e l’ulteriore trattamento dei dati già disponibili. Questa estensione dello scopo va menzionata all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza per motivi di chiarezza. Come nella legge sulla protezione dei dati13, la definizione di ‟trattamento” viene impiegata in senso ampio per non dover menzionare tutte le singole fasi del trattamento (es. completamento, controllo, interpretazione, plausibilizzazione e collegamento di dati). Nell’ambito della futura revisione totale dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche vi è l’intenzione di modificarne anche il titolo14.
3.4 Art. 3a Principi statistici e standard
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009, vincolante per la Svizzera, sancisce e definisce principi statistici generali (p. es. indipendenza professionale, imparzialità e obiettività), concretizzati dall’UE in un codice delle statistiche europee. Occorre anche tener conto delle raccomandazioni internazionali e delle migliori prassi («best practice»).
Siccome finora nella LStat questi principi non erano espressi, perlomeno non in modo sufficientemente chiaro, ora sono menzionati nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, in modo tale da ancorarli anche nel diritto nazionale. In occasione della revisione parziale della LStat dovrà essere introdotta una disposizione corrispondente nella legge.
Per tale ragione nel capoverso 1 si menzionano i principi statistici riconosciuti da rispettare nell’espletamento dell’attività statistica; per “riconosciuti” si intendono le regole vincolanti sancite dal diritto nazionale o internazionale relative ai lavori statistici (indipendenza professionale, imparzialità e obiettività). Nel capoverso 2 si aggiunge che l’attività statistica deve essere svolta tenendo in considerazione gli standard della migliore prassi (“best practice”), in particolare nell’ambito della sicurezza e della protezione dei dati, per consolidare la fiducia della popolazione. Tale principio si rivela di importanza centrale per lo sviluppo della statistica, considerato il maggior ricorso ai collegamenti di dati da parte dei servizi statistici vicini alle autorità amministrative.
3.5 Art. 3b Cooperazione con l’Unione europea
La cooperazione con l’UE nel settore della statistica assume sempre più importanza. L’articolo 5 capoverso 1 regolamento (CE) n. 223/2009 prevede quindi che l’autorità statistica nazionale di coordinamento funga da interlocutore di Eurostat (Commissione CE). Gli Stati membri adottano le misure necessarie.
L’articolo 3b dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche precisa che in qualità di servizio statistico centrale della Confederazione15 l’UST coordina la cooperazione statistica a livello internazionale con Eurostat.
12 Introdotta dall’all. n. 4 della legge federale del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali, in vigore dal 1° nov. 2006 (RS 431.02)
13 Cfr. Art. 3 lett. e LPD
14 Il nuovo titolo previsto è ‟Ordinanza sulla statistica federale (OStat)”.
15 Cfr. art. 10 cpv. 1 LStat.