Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
cante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici»3.
2.2 Collegamenti di dati a) Premessa
La nuova disposizione all’articolo 14a LStat, introdotta nell’ambito della legge sull’armonizzazione dei registri, ha creato una base giuridica formale esplicita per la realizzazione di collegamenti di dati statistici: in essa il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare a livello di ordinanza i dettagli per realizzare collegamenti di dati statistici. La presente revisione dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche adempie questo mandato.
b) Funzione del collegamento di dati
Il collegamento di dati nella produzione statistica ha lo scopo precipuo di evitare sovrapposizioni nella rilevazione dei dati, ridurre l'onere a carico degli intervistati e degli organi di rilevazione e realizzare sinergie che permettano un risparmio di tempo e denaro. L'art. 4 della LStat stabilisce che, nel limite del possibile, i dati statistici vanno acquisiti senza ricorrere all'esecuzione di rilevazioni dirette ma servendosi dei registri esistenti o dei dati amministrativi disponibili. Oggetto della presente ordinanza sono i collegamenti di dati realizzati nell'ambito di attività statistiche disciplinate secondo la LStat e l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche ed elencate nel corrispondente allegato. Sono quindi esclusi i collegamenti di dati condotti per scopi amministrativi e i collegamenti di dati tra loro che sono o sono stati effettuati al di fuori del campo di applicazione della LStat. Secondo il messaggio concernente la LStat4, il segreto statistico esclude un'utilizzazione o comunicazione dei dati «che si riferiscono a persone, imprese o aziende a fini amministrativi o fiscali nonché a fini di controllo o di sorveglianza». I dati statistici, quindi, non possono assolutamente essere utilizzati per scopi amministrativi per misure ufficiali a danno della singola persona5. Tale disposizione vale anche per i collegamenti di dati e per i dati collegati.
I collegamenti di dati sono processi critici sotto il profilo della protezione dei dati in quanto vengono effettuati prevalentemente all'oscuro e senza il consenso delle persone interessate e quindi si sottraggono al diritto di autodeterminazione del singolo. Il nocciolo del problema è costituito dal collegamento di dati singoli, specie nel caso in cui siano interessati dati particolarmente sensibili o da cui emergono profili di personalità. Nessun problema, invece, pongono i collegamenti di dati aggregati che non permettono di trarre deduzioni su persone o singole unità di osservazione.
c) Disposizioni giuridiche
Secondo le disposizioni del legislatore, per adempiere i propri compiti statistici possono effettuare collegamenti di dati l'UST, quale servizio statistico centrale della Confederazione (art. 10 cpv. 1 e 14a cpv. 1 LStat) e i servizi statistici cantonali e comunali (art. 14a cpv. 2 LStat). L'articolo 14a della LStat non fa menzione di altri organi addetti al collegamento di dati6. Nel rispetto di queste disposizioni giuridiche, nell'ordinanza non sono stati introdotti altri organi di collegamento quali uffici federali o istituti (es. i politecnici federali di Zurigo e Losanna, l’Istituto Paul Scherrer IPS, il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA), la Banca Nazionale Svizzera BNS, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli in-
3 GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
4 FF 1992 I 398 seg.
5 Cfr. anche art. 4 cpv. 4 della (precedente) legge sul censimento federale della popolazione (RU 1999, 917), in cui è espresso che i dati del censimento «non possono servire da base per decisioni e misure a danno delle persone interessate».
6 Non si ritiene necessario ripetere nell'ordinanza gli organi di collegamento previsti per legge in quanto l'elenco avrebbe uno scopo puramente dichiarativo.