Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine
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3.6 Art. 4 Rilevazioni supplementari di Cantoni e Comuni
All’articolo 4, il titolo nella versione italiana è adeguato alle versioni tedesca e francese: è infatti modificato da «di Cantoni e Comuni» in «per i Cantoni e Comuni». Si tratta di un adeguamento puramente formale nell’interesse dell’unitarietà linguistica del testo.
3.7 Art. 8a Trattamento di dati individuali
La realizzazione di collegamenti di dati presuppone che i dati da collegare non siano ancora stati anonimizzati, altrimenti è praticamente impossibile realizzare un collegamento statistico16. Nell’interesse della protezione dei dati è tuttavia auspicabile che i dati individuali da collegare siano pseudonimizzati al più presto nel processo di trattamento statistico, in modo tale che di fatto tali dati rappresentino dati anonimizzati per le persone che li trattano all’interno dell’UST. La pseudonimizzazione è effettuata regolarmente in concomitanza con la distruzione del materiale di rilevazione secondo l’articolo 11, di cui sono formulati in modo più chiaro il titolo e il contenuto (cfr. sotto, n. 3.9).
Siccome il collegamento di dati rappresenta unicamente un’applicazione concreta del trattamento statistico generale17 di dati singoli, l’articolo 8a introduce nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche una nuova disposizione generale, che presenta in modo trasparente i principi del trattamento di dati singoli praticato oggi dall’UST.
In una prima fase, i dati individuali rilevati o registrati devono essere riveduti dall’UST. Questi lavori di revisione comprendono in particolare il completamento di eventuali dati mancanti, il controllo dei dati in base a vari criteri (p. es. la coerenza contenutistica) nonché altre operazioni di elaborazione statistica. Nell’ambito di queste operazioni di revisione dei dati, l’UST deve poter far ricorso, in parte, a caratteristiche personali identificative, ovvero a designazioni personali (es. nomi e cognomi) e altre caratteristiche ausiliarie (es. indirizzo di domicilio, indirizzo professionale, indirizzi di proprietari di edifici) nonché a identificatori che permettano il completamento, il controllo o la rielaborazione dei dati singoli rilevati.
Al termine della fase di appurazione, l’UST pseudonimizza i dati individuali appurati e li tratta ulteriormente in forma pseudonimizzata. In questo modo si assicura che l’UST adempia il mandato del legislatore di utilizzare per le proprie statistiche, nei limiti del possibile, i dati già disponibili18 e riduca l’onere per tutte le parti coinvolte, tra l’altro mediante collegamenti di dati19.
In una fase successiva, l’UST procede all’anonimizzazione (definitiva) dei dati, non appena lo scopo del trattamento dei dati individuali lo permette. Ciò corrisponde all’articolo 15 capoverso 3 LStat, che parte dalla rilevazione tradizionale dei dati mediante questionari e prevede la distruzione del materiale di rilevazione con nomi e numeri d’identificazione delle persone non appena ultimato il trattamento dei dati (cfr. art. 11 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche), dopodiché i dati rilevati anonimizzati possono essere utilizzati ulteriormente e conservati per scopi statistici20. L’introduzione dell’articolo 14a LStat e il maggior orientamento della statistica verso rilevazioni basate sui registri relativizzano in parte la portata dell’articolo 15 capoverso 3 LStat: da un lato scompare la distruzione del materiale di rilevazione (in particolare dei questionari) laddove l’UST ricava o riceve dati dai registri o da altre fonti ammini-
16 In singoli casi, a titolo eccezionale, mediante procedure probabilistiche è possibile collegare record anonimizzati. Si tratta però di procedure molto onerose, che di norma non sono prese in considerazione per i collegamenti di dati statistici per motivi tecnici, amministrativi e finanziari. Spesso, inoltre, le procedure probabilistiche non offrono la qualità necessaria per i dati della statistica federale.
17 Cfr. art. 3 lett. e LPD.
18 Cfr. art. 4 cpv. 1 LStat.
19 Cfr. art. 14a LStat.
20 Cfr. art. 15 cpv. 4 LStat.