Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine

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dei propri dati. L’esecuzione di collegamenti con i dati dell’UST è quindi vincolata a determinate condizioni che includono in particolare l’indipendenza professionale, l’applicazione di un regolamento sul trattamento dei dati, misure specifiche di protezione e sicurezza dei dati nonché il rispetto delle migliori prassi statistiche riconosciute, come quelle sancite tra l’altro dalla Carta della statistica pubblica svizzera. Le particolarità sono disciplinate nel contratto di protezione dei dati.

3.13 Art. 13k Collegamento di dati su mandato di terzi

Siccome secondo il volere del legislatore i collegamenti di dati che rientrano nel campo d’applicazione della LStat definito all’articolo 14a vanno realizzati in primo luogo all’UST, per motivi di protezione dei dati, eventuali soggetti terzi possono incaricare l’UST di collegare dei dati. Le persone e le istituzioni che, per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica, hanno bisogno di collegamenti di dati, possono fare collegare tali dati nel pieno rispetto della protezione degli stessi assicurata dall’UST, a patto che siano soddisfatti i requisiti necessari a tale scopo (cfr. art. 13i e j). A tal fine è stipulato un contratto di protezione dei dati, che disciplina i dettagli del collegamento di dati (cpv. 1).

L’UST realizza tali collegamenti di dati nell’ambito delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale. In caso di incarichi di manifesta urgenza, l’Ufficio organizza i propri processi interni in modo tale da assicurarne l’adempimento nel minor tempo possibile. I mandati non urgenti sono elaborati in tempi opportuni, anche se la durata del trattamento dipende in primis dalla complessità dell’incarico, dalla sensibilità in termini di protezione dei dati da collegare (grado di protezione dei dati basso o alto) e dal supporto prestato dal committente. L’onere supplementare cagionato all’UST è finanziato dai terzi secondo l’ordinanza sugli emolumenti (cpv. 2).

Nell’interesse dell’efficienza dei lavori e dei costi può rivelarsi opportuno coinvolgere il committente (p. es. il ricercatore di un progetto di ricerca che chiede il collegamento di dati dell’UST) nel processo di collegamento all’interno dell’UST per operazioni e compiti chiaramente definiti. Le modalità concrete di questa partecipazione del committente al collegamento di dati sono disciplinate nel contratto di protezione dei dati (cpv. 3).

3.14 Art. 13l Trasmissione di dati collegati

Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LStat, l’UST può comunicare dei dati a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi per scopi impersonali, e cioè per scopi statistici. Ciò vale anche per i dati collegati secondo l’articolo 14a LStat. L’articolo 13l precisa quindi che anche i dati collegati possono essere comunicati per scopi statistici a servizi statistici e di ricerca federali nonché a terzi alle condizioni dell’articolo 9 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

3.15 Art. 13m Distruzione dei dati collegati

Nell’interesse della protezione dei dati, al termine del trattamento, i dati collegati devono essere distrutti se contengono profili della personalità o dati degni di particolare protezione. Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici. Proprio qui sta uno dei grandi vantaggi dei collegamenti di dati: un netto guadagno di efficienza e un netto in quanto non è più necessario collegare nuovamente i dati di base. Tale vantaggio comporta una riduzione dell’onere derivante dalle rilevazioni per le autorità e i privati.

3.16 Art. 13n Dichiarazione dei collegamenti di dati

Per motivi di trasparenza, le statistiche che effettuano collegamenti di dati sono dichiarate in quanto tali nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Tale dichiarazione è possibile se al momento della rilevazione dei dati sono già noti i collegamenti necessari. Se la necessità di un collegamento di dati non era ancora nota al momento della rilevazione dei dati, ma si è manifestata solo successivamente, il collegamento di dati è inserito nell’allegato in occasione della successiva revisione dell’ordinanza, se in futuro dovrà essere nuovamente