Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine

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effettuato. Siccome l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche è riveduta annualmente, questo adeguamento dell’allegato è possibile senza eccessivi ritardi. Non sono per contro inseriti nell’allegato i collegamenti realizzati ad hoc per singoli casi (p. es. per un progetto di ricerca concreto, un’analisi individuale o per scopi sperimentali). È così garantita, nel complesso, una trasparenza sufficiente sui collegamenti di dati statistici.

3.17 Art. 14 Esecuzione

Ulteriori dettagli sui collegamenti di dati sono disciplinati in un’ordinanza del DFI nonché in un relativo regolamento dell’UST per il trattamento dei dati. L’ordinanza del DFI deve disciplinare in particolare i requisiti di protezione e sicurezza dei dati nonché dei servizi statistici cantonali e comunali che intendono collegare dati, l’organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché i dettagli organizzativi e tecnici del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento. Le procedure concrete sono precisate nel regolamento per il trattamento dei dati. Questa procedura consente da un lato di garantire la necessaria flessibilità operativa nell’ambito delle operazione pratiche e dall’altro di tutelare la certezza del diritto necessaria: il regolamento per il trattamento dei dati è abbastanza flessibile per integrare immediatamente nel processo di collegamento dei dati le conoscenze ed esperienze maturate nell’ambito della prassi, mentre l’ordinanza del DFI assicura che i parametri essenziali del collegamento di dati sono modificati solo per motivi validi e dopo un’attenta analisi.

3.18 Rilevazioni soggette a collegamento di dati

a) Alcune statistiche devono essere contrassegnate in modo particolare nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

─ Secondo l’articolo 8a capoverso 4, ciò vale per le statistiche volte a rilevare l’evoluzione in

un lasso di tempo (in particolare serie temporali e statistiche dell’andamento), in cui è consentito conservare i dati individuali in forma pseudonimizzata per un periodo superiore ai 30 anni. Attualmente si tratta delle seguenti statistiche:

─ N. 69. Persone in formazione

─ N. 72. Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema d’informazione

universitaria svizzera)

─ N. 99. Statistica della popolazione e delle economie economiche (STATPOP)

─ N. 184. Analisi statistiche dell’andamento nel campo della formazione

.

─ Secondo l’articolo 13n, nell’interesse della trasparenza, le statistiche che effettuano colle-

gamenti di dati sono dichiarate in quanto tali nell’allegato. Attualmente si tratta delle seguenti statistiche:

N. 3. Stato di salute dei nati vivi

N. 10. Statistica dei decessi e delle cause di morte

N. 12 Biografie sociodemografiche

N. 15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)

N. 17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL)

N. 18. Statistica dell’impiego

N. 21. Rilevazione della struttura dei salari

N. 23. Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT)

N. 27 Pigioni, rilevazione permanente

N. 32. Statistica della produzione e del valore aggiunto

N. 34. Indagine sul budget delle economie domestiche

N. 35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC)

N. 37. Censimento delle aziende agricole

N. 39. Statistica forestale (rilevazione totale, SFt)