Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine

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fortuni SUVA/INSAI, l’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni UPI, l’Istituto svizzero di profilassi dell'alcolismo ISPA) che potrebbero effettuare collegamenti di dati. L'eventuale estensione del novero di organi addetti al collegamento statistico richiederebbe una revisione della legge sulla statistica federale come base legale formale dell'ordinanza7. La revisione dovrebbe altresì disciplinare in modo più trasparente nella LStat l'utilizzo del NAVS13 che attualmente poggia sulla LArRa. I servizi statistici che desiderano effettuare collegamenti di dati devono garantite l'indipendenza professionale, la sicurezza e la protezione dei dati nella stessa misura assicurata dall'UST. Le istanze interessate sono tenute ad adeguarsi tempestivamente ai requisiti richiesti.

Secondo i compiti della statistica federale elencati all'art. 3 cpv. 1 della LStat, l'art. 14a della LStat disciplina il collegamento di dati per scopi statistici8. I risultati statistici ottenuti con il collegamento di dati servono per adempiere i compiti sanciti nella legge sulla statistica federale (art. 3 cpv. 2 LStat), che includono anche la pianificazione e la ricerca. Il collegamento di dati per scopi amministrativi9, invece, non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 14a LStat e delle relative disposizioni esecutive menzionate nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La possibilità e la misura di un eventuale collegamento di dati per scopi amministrativi da parte di un’autorità vanno valutate a seconda della legislazione amministrativa e della protezione dei dati che si applicano all’autorità stessa. Ogni autorità amministrativa è competente e responsabile delle necessarie basi legali, in collaborazione con l'UFG e l'IFPDT.

3 Adeguamenti dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche

3.1 Revisione parziale

I motivi della revisione menzionati si traducono, nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche, in una dozzina di disposizioni modificate o completamente nuove. Malgrado il volume consistente di modifiche, non risultano soddisfatti i criteri per una revisione totale, per cui per il momento si rinuncia a una simile revisione formale dell’ordinanza10. Un tale procedimento risulta inopportuno dal momento che, in conseguenza dell’attuale revisione parziale della LStat, l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche sarà in ogni caso sottoposta a una revisione totale11. Questa revisione totale consentirà di ristrutturare l’ordinanza e, presumibilmente, di integrarvi l’ordinanza sull’organizzazione.

3.2 Ingresso

L’ingresso dell’ordinanza rimanda ora agli articoli 14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 LStat quali ulteriori basi giuridiche per l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La prima disposizione menzionata deve essere aggiunta per via della revisione della LStat in-

7 L'osservazione avanzata dagli uffici federali in occasione della prima consultazione in merito al fatto che l'art. 14a della LStat non li escluda esplicitamente dagli organi di collegamento e quindi che i rispettivi uffici e servizi statistici possano essere introdotti nell'ordinanza contraddice il principio di legalità. Una disposizione esecutiva, infatti, è contraria alla legge anche quando non trova alcun fondamento in essa e non solo se contraddice una specifica disposizione giuridica. Per questo le «attività amministrative che non si fondano su una legge - anche se non sono in contraddizione ad essa - sono inammissibili» (liberamente tradotto da Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, ediz. 6. n 368).

8 Cfr. anche art. 2 cpv. 1 LStat che sancisce che il campo d'applicazione della legge si applica a «tutti i lavori di statistica».

9 Cfr FF 1992 I 398 seg.).

10 Secondo il n. 157 delle DTL, si procede a una revisione totale se la modifica concerne più della metà degli articoli dell’atto in questione; nel presente caso tale condizione non si verifica né per le disposizioni dell’ordinanza né per l’allegato.

11 Secondo il n. 157 delle DTL in questo caso si deve procedere a una revisione parziale.