Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine

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la successiva decisione 2008/876/CE della Commissione del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28, applicabile anche alla Svizzera.

3.9 Art. 11 Distruzione delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione

Il titolo vigente «Distruzione dei dati» non rispecchia correttamente il contenuto dell’articolo 11, poiché non riguarda la distruzione dei dati rilevati, bensì unicamente la distruzione delle designazioni di persone e dei moduli di rilevazione. Una volta distrutto il materiale di rilevazione, i dati rilevati stessi sono trattati ulteriormente e analizzati statisticamente in forma pseudonimizzata (cfr. art. 8a). Il titolo della disposizione è quindi formulato in modo più preciso: si parla ora di distruzione del materiale di rilevazione. Al tempo stesso, nell’interesse della chiarezza e della coerenza conl’articolo 8a capoverso 1, all’articolo 11 capoverso 1 è inserita la definizione di «trattamento».

3.10 Art. 13h Definizione

L’espressione «collegamento di dati» non è eloquente. Nell’interesse della certezza del diritto, l’articolo 13h precisa quindi il suo contenuto. Il punto di partenza è una riscrittura di un'altra definizione22, a garanzia che gli organi di collegamento definiti dalla legge dispongano di un'ampia base legale nell'ordinanza per eseguire i collegamenti di dati. Tale scelta è stata fatta a beneficio delle autorità, dei ricercatori e dei vari soggetti interessati all'esecuzione di collegamenti statistici, in particolare gli uffici federali che, secondo quanto disciplinato all'art. 14a LStat, attualmente non possono effettuare autonomamente i collegamenti e sono tenuti a incaricarne l'UST della realizzazione. È stato quindi necessario inserire delle limitazioni concrete, soprattutto inerenti ai dati da collegare, in particolare la loro origine e qualità e lo scopo del loro trattamento. La prima limitazione concerne il campo di applicazione della LStat23, che include solo i lavori di statisica; l'art. 14a della LStat, infatti, menziona la possibilità di effettuare collegamenti di dati solo per l'adempimento dei compiti statistici, per cui i collegamenti per scopi amministrativi non rientrano nel campo di applicazione della legge. Sono esclusi anche i collegamenti di dati tra loro, non rilevati secondo le disposizioni della LStat e dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. La seconda limitazione si riferisce ai rischi per la protezione dei dati comportati dal collegamento, che solitamente concernono solo i collegamenti di dati individuali e non la correlazione di dati aggregati fra loro, che non permettono di risalire a singole persone, e nemmeno quelli di dati fattuali (es. dati sul censimento del traffico) fra loro. Questi ultimi tipi di collegamento possono essere regolarmente effettuati secondo il normale trattamento di dati, senza il rispetto dell'art. 14a LStat. Non pongono rischi di protezione neanche la correlazione di dati dal taglio geografico o funzionale né l'unione di dati contenenti caratteristiche geografiche (es. la correlazione del numero di abitanti o di occupati in un determinato perimetro spaziale per la realizzazione di un catasto dei rumori, ovvero per l'appuramento del numero di persone interessate da una determinata quantità di emissioni di rumore). La terza limitazione, che deriva dalla questione centrale della protezione dei dati, specifica che per collegamento di dati si intende sola l'unione di dati individuali provenienti da fonti diverse. Per realizzare un collegamento, dunque, i dati devono essere estratti da due diverse fonti (dati individuali sulla stessa persona, la stessa unità o lo stesso oggetto). Per fonti di dati si intendono le rilevazioni statistiche di dati individuali (es. tramite questionari), i registri di dati e i dati amministrativi risultanti dalle attività di autorità, da cui vengono estratti dati per scopi statistici e dati di misurazione. L'elenco delle fonti di dati non è esaustivo, in quanto non è possibile prevedere né fissare preventivamente la varietà di fonti cui si potrà fare ricorso con l'evolversi della prassi in ottemperanza all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Un criterio per distinguere le varie fonti di dati può essere anche la data di rilevazione, ma solo nel caso di rilevazioni eseguite in momenti diversi e non per quelle condotte a intervalli brevi o per quelle longitudinali (panel), che si presentano come unità funzionali.

22 Cfr. Probst, Die Verknüpfung von Personendaten und deren rechtliche Tragweite, 2011, 20 segg.

23 Cfr. art. 2 cpv. 1 (ingresso) LStat.