Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 20 pagine

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strative – senza effettuare rilevazioni specifiche. Dall’altro per i collegamenti di dati statistici l’articolo 14a LStat prevede l’anonimizzazione dei dati collegati e non dei dati da collegare, dato che di fatto questi ultimi (una volta anonimizzati) non possono più essere collegati. Nell’ambito della futura revisione della LStat la disposizione dell’articolo 15 LStat dovrà essere riformulata per rispecchiare più chiaramente queste correlazioni e tener maggiormente conto della realtà e dei bisogni della statistica moderna del Ventunesimo secolo.

Siccome il criterio dello scopo del trattamento non fissa un limite temporale assoluto per l’anonimizzazione (definitiva) dei dati, nell’interesse della protezione dei dati l’articolo 8a capoverso 3 prevede un limite massimo di 30 anni (a partire dal momento della rilevazione dei dati) per l’anonimizzazione dei dati. Questa durata corrisponde a quella prevista all’articolo 7 capoverso 1 ORIS e all’articolo 22 OIDI.

Ai capoversi 2 e 3, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, sono precisati i termini di pseudonimizzazione e anonimizzazione.

Il capoverso 4 chiarisce che i dati pseudonimizzati (e quindi non ancora anonimizzati definitivamente) possono anche restare disponibili per più tempo oltre lo scopo diretto del trattamento, se ciò è necessario per raggiungere l’obiettivo di una statistica; questo vale tipicamente per le serie temporali e le statistiche dell’andamento. In questi casi l’anonimizzazione dei dati non può avvenire già dopo il trattamento dei dati per il primo intervallo di tempo della serie temporale, bensì solo al termine della statistica per l’intera serie temporale o l’intero andamento, altrimenti lo scopo della statistica, e cioè la descrizione e la rappresentazione statistica dell’andamento temporale o dell’evoluzione in un lasso di tempo lungo, non potrebbe essere raggiunto. Eccezionalmente, nell’interesse della statistica, queste serie temporali devono poter comprendere più di 30 anni: in questi casi speciali, non è quindi applicabile il limite temporale di 30 anni per l’anonimizzazione dei dati secondo l’articolo 8a capoverso 3. Le serie temporali e le statistiche dell’andamento sono contrassegnate in quanto tali nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

3.8 Art. 9 cpv. 1bis Trasmissione di dati singoli

Secondo l’articolo 28 capoverso 2 del nuovo regolamento (CE) n. 223/2009, il regolamento (CE) n. 322/97 precedente è abrogato cosicché il regolamento (CE) n. 831/2002 ha una nuova base giuridica. L’articolo 9 capoverso 1bis vigente dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche va quindi adeguato.

La lettera a rimanda ora alle disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009, utilizzando la consueta forma abbreviata di rimando21. Il regolamento stabilisce la cornice giuridica per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Oltre ai principi statistici e alle definizioni, esso disciplina in particolare l’organizzazione del sistema statistico europeo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nonché il segreto statistico

Alla lettera b non è apportata alcuna modifica contenutistica, ma è semplicemente utilizzata la forma abbreviata del rimando al regolamento (CE) n. 831/2002. La nota a piè di pagina associata alla lettera b da un lato rimanda a due modifiche successive di questo regolamento, e cioè al regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3, e al regolamento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16, che fanno entrambi parte dell’accordo statistico CH-EU, e dall’altro precisa – ai fini di una miglior comprensibilità per il lettore – che il regolamento (CE) n. 831/2002 costituisce il regolamento di applicazione del nuovo regolamento (CE) n. 223/2009.

Nell’interesse della trasparenza, la lettera c rimanda alla decisione 2004/452/CE della Commissione, che fa parte dell’allegato A dell’accordo statistico ed è vincolante per la Svizzera. La nota a piè di pagina corrispondente chiarisce che questa decisione è stata modificata dal-

21 Cfr. n. marg. 30 segg. del «Promemoria concernente i rimandi al diritto dell’UE nel diritto svizzero».