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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine
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Capitolo 4: Promozione, indennità e assicurazioni
Art. 33 Promozione di misure da parte di imprese di diritto privato o pubbli-
co
1Se le imprese di diritto privato o pubblico non possono prendere misure per garantire i sistemi di approvvigionamento d’importanza vitale, la Confederazione può promuoverle, nell’ambito dei mezzi stanziati, se tali misure:
a. contribuiscono notevolmente a rafforzare, in tempi normali e nell’ambito della prevenzione, i sistemi di approvvigionamento e le infrastrutture d’importanza vitale; o
b. contribuiscono notevolmente all’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale nel caso in cui una situazione di grave penuria sia imminente o sia sopraggiunta.
2Il Consiglio federale stabilisce le misure che possono essere promosse nonché l’importo e le condizioni delle prestazioni pecuniarie e delle garanzie. A tale riguardo tiene conto degli interessi dell’approvvigionamento del Paese e di quelli delle imprese.
Art. 34 Garanzie per l’acquisto di mezzi di trasporto
Il Consiglio federale può accordare ai mutuanti garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l’acquisto di mezzi di trasporto, per quanto:
a. i mezzi di trasporto siano d’importanza vitale per l’approvvigionamento economico del Paese;
b. i mezzi di trasporto siano registrati o immatricolati in Svizzera; e
c. l’acquisto dei mezzi di trasporto non sia già promosso finanziariamente dalla Confederazione in base ad altri titoli giuridici.
Art. 35 Garanzie relative ai mezzi di trasporto
1Il mezzo di trasporto, compresi i relativi mezzi e documenti d’esercizio nonché le pretese di risarcimento servono alla Confederazione quali garanzie non appena essa abbia dato la sua promessa di garanzia. Il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev’essere annotato d’ufficio per quanto esista un registro pubblico.
2Se la Confederazione ha adempiuto la sua promessa di garanzia nei confronti del mutuante, ha un diritto di separarsi dalla massa sul mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché sulle pretese di risarcimento e, in caso di pignoramento, un diritto di pegno prioritario sino all’importo della garanzia.
3Le disposizioni concernenti il diritto di separazione e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 23–25) si applicano per analogia.