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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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4L’UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è insufficiente o dubbio per coprire il diritto di credito.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione di una garanzia e delle esigenze tecniche dei mezzi di trasporto.

Art. 36 Indennità

1La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico affinché prendano misure di salvaguardia (art. 5 cpv. 2) e misure di disciplinamento per far fronte a situazioni di grave penuria (art. 29–31), se tali imprese subiscono, a causa della rapidità con cui è necessario attuare tali misure, un significativo svantaggio che non è ragionevolmente esigibile da parte loro.

2Il Consiglio federale stabilisce il quadro delle indennità.

3L’UFAE stabilisce, nel singolo caso, l’importo delle indennità e le condizioni cui sottostanno. A tale proposito tiene segnatamente conto degli interessi delle imprese per l’adozione delle misure e dei vantaggi che esse ne traggono.

Art. 37 Assicurazione e riassicurazione

1La Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:

a. i beni e i servizi d’importanza vitale;

b. i mezzi di trasporto d’importanza vitale;

c. i depositi.

2Può accordare una copertura d’assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.

3Il Consiglio federale disciplina l’estensione e la validità territoriale della copertura assicurativa e riassicurativa e stabilisce il momento dell’entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.

4La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se essi rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l’approvvigionamento del Paese.

5L’UFAE stabilisce nel contratto d’assicurazione l’importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell’estensione della copertura e della durata dell’assicurazione.

6Per gli aspetti tecnici dell’assicurazione è possibile ricorrere a istituti assicurativi privati ammessi in Svizzera.

7I premi e i mezzi riscossi alimentano un fondo speciale destinato a coprire i danni. Sul patrimonio del fondo, composto dai mezzi già disponibili e da quelli futuri, è corrisposto un interesse.